DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1975, n. 25
Regolazione del mercato interno dell'alcool da vino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto affida all’A.I.M.A., per tre anni dall’entrata in vigore, l’acquisto e lo stoccaggio di alcool da vino ottenuto da distillazione di vini nazionali avviati alla distillazione da produttori e cooperative, per la successiva immissione sul mercato interno o l’esportazione. Gli acquisti avvengono a prezzi fissati con decreto ministeriale e si applicano le regole di finanziamento degli interventi di mercato AIMA.
Interventi AIMA sul mercato dell’alcool da vino
Interventi AIMA sul mercato dell’alcool da vino
Il provvedimento disciplina un intervento straordinario e temporaneo sul mercato interno dell’alcool da vino, affidando all’A.I.M.A. compiti aggiuntivi rispetto alla disciplina istitutiva. La finalità è evitare ricadute negative sull’economia del settore vitivinicolo attraverso l’acquisto e lo stoccaggio di prodotto da destinare poi al mercato interno o all’esportazione.
Ambito di applicazione e durata
L’intervento riguarda i quantitativi di alcool provenienti dalla distillazione di vini di produzione nazionale. Il meccanismo opera per un triennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
Sono interessati i vini avviati alla distillazione da:
- cooperative e loro consorzi;
- associazioni di produttori;
- produttori singoli titolari di aziende agricole.
L’intervento è limitato alla quantità di prodotto dichiarata alla fine del raccolto.
Compiti dell’A.I.M.A.
L’A.I.M.A. deve procedere all’acquisto e allo stoccaggio dell’alcool ottenuto dalla distillazione, con la finalità di:
- immetterlo successivamente sul mercato interno;
- destinarlo all’esportazione.
L’attività dell’A.I.M.A. si aggiunge ai compiti già previsti dalla legge istitutiva n. 303 del 1966 e dalle sue modificazioni e integrazioni.
Prezzi di acquisto
Gli acquisti devono avvenire a prezzi stabiliti con decreti del Ministro per l’agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l’industria, il commercio e l’artigianato.
Soggetti ausiliari e modalità operative
Per l’attuazione dei compiti previsti, l’A.I.M.A. può avvalersi di:
- cooperative;
- consorzi o loro organizzazioni;
- enti pubblici;
- altri operatori riconosciuti idonei secondo le procedure previste dall’art. 12 della legge n. 303 del 1966.
Regime finanziario
Alle operazioni previste dal decreto si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, relative al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall’A.I.M.A.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.
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