Risposta n. 590 del 15/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che, per comportamento concludente, prevalenza della sostanza sulla forma e mero errore di compilazione, le operazioni poste in essere corrispondono allo sconto in fattura e pertanto l'impresa fornitrice dovrebbe poter fruire del credito d'imposta recuperabile in 5 anni.
Articolo 14 del decreto‑legge 4 giugno 2013, n. 63 - Rettifica comunicazione dell'opzione relativa alla scelta del contributo sotto forma di sconto in fattura
Il quesito
Impresa edile che nel 2019 ha praticato lo sconto in fattura per interventi di riqualificazione energetica comunica di avere emesso fatture con sconto ma di aver erroneamente barrato nella comunicazione telematica la casella "cessione del credito" anziché "sconto in fattura" e di aver indicato tipo cessionario non pertinente; chiede se, nonostante l'errore di compilazione, può recuperare il credito come previsto per lo sconto in fattura (utilizzo in compensazione in 5 anni).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda il quadro normativo e le modalità attuative (provvedimento 31/7/2019, codice tributo 6908, ecc.), osservando che l'errata compilazione della comunicazione non impedisce in sé la correzione se effettuata prima dell'utilizzo del credito. Tuttavia l'onere di rettifica della comunicazione spetta ai soggetti beneficiari della detrazione (i clienti): sono quindi i committenti a dover segnalare agli uffici dell'Agenzia la modifica dell'opzione originaria. L'Agenzia conferma inoltre che lo sconto in fattura comporta il recupero in 5 quote, diversamente dalla cessione in 10 quote.
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