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Legge

L.R. Basilicata 20/2018

SISTEMA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Normativa regionaleL.R. Basilicata 20/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Basilicata, l’elezione diretta del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali, la presentazione di candidature e liste, le operazioni di voto e di attribuzione dei seggi, le soglie di sbarramento e il premio di maggioranza. Contiene anche norme su spese elettorali, supplenze e surroghe, con applicazione alle consultazioni regionali disciplinate dalla legge.

Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali della Basilicata

Sistema elettorale regionale della Basilicata

La legge disciplina l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali della Basilicata, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto regionale e dei principi della legge n. 165 del 2004. Definisce circoscrizioni, candidature, voto, riparto dei seggi, spese elettorali e alcune regole di supplenza e surroga.

Elezione del Presidente e composizione del Consiglio

Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al Consiglio regionale. È proclamato eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi complessivi nelle circoscrizioni provinciali. Il Consiglio regionale è composto, oltre che dal Presidente eletto direttamente, da 20 consiglieri eletti con liste circoscrizionali concorrenti. Il candidato Presidente non eletto che ha ottenuto il secondo miglior risultato diventa consigliere regionale; se poi si dimette o decade, il seggio passa alla lista circoscrizionale da cui è stato sottratto.

Liste, candidature e rappresentanza di genere

I consiglieri sono eletti con sistema proporzionale su base circoscrizionale, con recupero dei voti residui nel collegio unico regionale e con premio di maggioranza. Le liste devono rispettare il limite di genere: i candidati dello stesso sesso non possono superare il 60% del totale; in caso di violazione, i candidati eccedenti sono esclusi partendo dalla coda della lista.

Circoscrizioni e riparto dei seggi

Il territorio regionale è diviso in due circoscrizioni elettorali, coincidenti con le province di Matera e Potenza. I 20 seggi sono ripartiti proporzionalmente alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato insieme al decreto di convocazione dei comizi.

Indizione delle elezioni e termini preliminari

Le elezioni possono svolgersi dalla quarta domenica precedente il termine previsto dalla legge statale e comunque non oltre il limite fissato dall’art. 5 della legge n. 165 del 2004. Il Presidente della Giunta, sentito il Presidente del Consiglio regionale, fissa la data e convoca i comizi almeno 60 giorni prima. Il manifesto ai cittadini va affisso 45 giorni prima della votazione.

Presentazione delle candidature e delle liste

Le candidature a Presidente si presentano insieme alle liste collegate presso ciascun ufficio centrale circoscrizionale; devono essere sostenute da 1.000 a 1.500 elettori della Regione e accompagnate da accettazione, collegamento con liste o coalizioni e documentazione richiesta. Le liste circoscrizionali sono presentate con sottoscrizioni da 300 a 600 elettori della circoscrizione, salvo esenzioni per determinati partiti o gruppi politici già rappresentati. Ogni lista deve essere collegata a un candidato Presidente, contenere un numero di candidati non superiore ai seggi della circoscrizione e non inferiore a un terzo, e non può avere contrassegni confondibili o religiosi.

Organi elettorali e controlli sulle liste

Sono istituiti un Ufficio centrale regionale e un Ufficio centrale circoscrizionale per ciascuna provincia, composti da magistrati. L’ufficio circoscrizionale esamina liste e candidature entro 24 ore dalla scadenza del termine di presentazione, elimina irregolarità e trasmette gli atti all’ufficio regionale, che decide sui ricorsi entro i due giorni successivi.

Voto, scheda e preferenze

Ogni elettore esprime un voto per un candidato Presidente e uno per una lista nella circoscrizione. Il voto si svolge su un’unica scheda con il simbolo della lista e il nome del candidato Presidente collegato. È ammessa una seconda preferenza solo per un candidato di sesso diverso della stessa lista; non è previsto voto disgiunto.

Scrutinio, soglie e assegnazione dei seggi

Per l’assegnazione dei seggi non sono ammesse le liste o i gruppi non coalizzati sotto il 3% dei voti validi regionali, né le liste o i gruppi di coalizione sotto l’8%; le liste di coalizione con almeno il 4% possono comunque accedere ai seggi come liste autonome. Il sistema prevede un premio di maggioranza: alla coalizione o al gruppo collegato al Presidente eletto spettano almeno 12 seggi e al massimo 14, con regole correttive se il Presidente eletto supera o non raggiunge determinate percentuali di voto. Gli altri seggi sono ripartiti proporzionalmente e tramite recupero dei resti.

Spese elettorali e accordo con il Ministero dell’Interno

Le spese delle elezioni e i compensi degli uffici elettorali sono a carico della Regione; i Comuni anticipano gli altri oneri e sono rimborsati entro tre mesi dalla consultazione sulla base di rendiconto documentato. Il Presidente della Giunta è autorizzato a stipulare un accordo con il Ministero dell’Interno per la gestione delle elezioni, con copertura finanziaria indicata nel bilancio regionale 2024-2026.

Supplenza, surroga e rinvio alla normativa nazionale

La nomina ad Assessore regionale sospende di diritto il consigliere per la durata dell’incarico e comporta la sostituzione temporanea con il primo non eletto della stessa lista. Se intervengono dimissioni o decadenze di altri consiglieri della stessa lista, il supplente diventa definitivo e viene individuato un nuovo sostituto. Per ineleggibilità e incompatibilità si rinvia alla normativa nazionale.

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