Cassazione Civile, Sentenza n. 33564/2025 del 22/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'impresa appaltatrice ha convenuto ANAS per inadempimento relativo al contratto d'appalto del 21/11/2006 per la realizzazione di una struttura per ricovero mezzi e personale e per ottenere la restituzione della cauzione. Lamentava, in particolare: (i) che il contratto fosse un "appalto integrato" illegittimo alla data di stipula; (ii) violazione dell'art. 19 della legge 109/1994 e degli artt. 25-49 del D.P.R. 554/1999 per averle imposto obblighi progettuali non previsti (mancata individuazione di requisiti progettuali specifici e mancanza di remunerazione per la progettazione esecutiva); (iii) violazione dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. 163/2006 rispetto alla determinazione del corrispettivo in caso di progettazione e incompatibilità con contratto a corpo; (iv) nullità parziale del contratto e illegittimità dell'ordine di servizio del 20/12/2006 che avrebbe imposto la redazione di un progetto esecutivo non pattuito; (v) omesso esame, da parte del giudice d'appello, di un fatto decisivo circa la contemporaneità dell'ordine di servizio e del verbale di consegna (entrambi del 20/12/2006) quale elemento di mala fede dell'ANAS.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: molte delle censure non erano state adeguatamente sollevate o specificate in sede d'appello e pertanto non erano ammissibili in Cassazione; la questione della normativa applicabile era stata già risolta in favore dell'applicabilità della disciplina previgente (bando pubblicato l'11/05/2006 e capitolato del 28/09/2006) richiamando l'art. 253 del D.lgs. 163/2006, per cui non poteva ritenersi che dal 21/11/2006 fosse applicabile il nuovo codice degli appalti; molte doglianze erano, in realtà, ricostruzioni alternative del contenuto contrattuale e valutazioni di merito su fatti e interpretazione del contratto che non sono sindacabili in Cassazione se non è dimostrata la violazione dei criteri ermeneutici; la presunta omissione di esame di fatto era in sostanza una richiesta di rivalutazione dei fatti di merito vietata in sede di legittimità. Il ricorso è quindi inammissibile e la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (euro 6.000,00 per compensi; euro 200,00 per spese non documentabili; oltre spese forfettarie 15% e accessori di legge) e all'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (normativa precedente in materia di lavori pubblici), art. 19
La ricorrente invocava l'art. 19 come limite alla possibilità di affidare all'impresa la progettazione esecutiva senza requisiti specifici e senza remunerazione separata; la Corte però osserva che l'art. 19 non prevedeva una nullità specifica per l'omessa indicazione dei requisiti progettuali e non disciplinava il programma esecutivo di dettaglio come la ricorrente sosteneva
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, artt. 25-49 e art. 128
La ricorrente lamentava violazioni di tali disposizioni relative a progettazione e appalti; i giudici di merito avevano valutato che le obbligazioni inserite nel capitolato (es. programma esecutivo di dettaglio) rientravano nella prestazione dell'appaltatore e che non vi era inadempimento di ANAS. In Cassazione è stato rilevato che tali questioni erano di merito e che la ricostruzione alternativa non poteva essere riesaminata
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), art. 253
"Fermo quanto stabilito... le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi ... siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore"
La Corte, concordando con il Procuratore generale, ha ritenuto che il bando fosse antecedente all'entrata in vigore del codice (pubblicato 11/05/2006) e quindi per l'appalto in esame fosse applicabile la disciplina previgente; la doglianza fondata sull'applicabilità immediata del d.lgs. 163/2006 è risultata infondata
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 53, comma 4
La ricorrente sosteneva che, essendo stato pattuito un corrispettivo a corpo, era incompatibile la richiesta di progettazione esecutiva e della relativa variazione del prezzo; la Corte ha ritenuto la questione sostanzialmente riferibile alla qualificazione contrattuale e a valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (correttivi al codice dei contratti)
Richiamato nella ricostruzione della ricorrente come modifica della disciplina che avrebbe eliminato l'appalto integrato; la Corte ha però posto l'accento sulla normativa effettivamente applicabile alla specifica procedura in base alle date del bando e del capitolato
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3 e n. 5
Gli articoli sono invocati dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha rilevato l'inammissibilità delle censure perché ricostruzioni alternative di fatti e diritto non adeguatamente dedotte in appello e non idonee a violare i canoni di ermeneutica ovvero a configurare omesso esame di fatto decisivo
Codice di procedura civile, art. 348, comma 4 (ratione temporis)
Riferito dalla Corte per escludere la censura di omesso esame di fatto decisivo quando essa equivale a una richiesta di rivalutazione dei fatti storici già decisi in merito
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La sentenza dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente principale, come previsto dall'art. 13, comma 1-quater
Capitolato speciale d'appalto, artt. 10-13
Gli articoli del capitolato sono stati richiamati dalla Corte d'appello e dalla ricorrente come fonte contrattuale delle obbligazioni; la valutazione del contenuto del capitolato e della volontà delle parti è stata considerata valutazione di merito non rivedibile in Cassazione senza specifica e motivata denuncia di violazione dei criteri ermeneutici
Massime di principio
- In materia di appalti, la normativa applicabile si determina in base alla data di pubblicazione del bando: questioni successive (nuovi codici o correttivi) non si applicano se il bando è anteriore, ai sensi dell'art. 253 del d.lgs. 163/2006.
- Le questioni attinenti alla qualificazione delle prestazioni contrattuali (es.: distinzione tra programma esecutivo di dettaglio e progetto esecutivo) e la valutazione della volontà delle parti sono, in primo luogo, accertamenti di fatto di competenza del giudice di merito e in Cassazione sono sindacabili solo se esiste una specifica violazione dei canoni ermeneutici o un vizio di diritto.
- In Cassazione è essenziale che le censure siano state adeguatamente sollevate e specificate nei gradi precedenti; introdurre argomentazioni nuove o non dedotte in appello espone il ricorso a vizio di inammissibilità.
- La doglianza di omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n.5) è inammissibile quando, di fatto, consista nella richiesta di una diversa valutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito anziché nella deduzione di un fatto nuovo e decisivo non valutato.
- Per contestare clausole o ordini di servizio che impongono prestazioni aggiuntive non previste, occorre dimostrare concretamente il contenuto contrattuale e l'eventuale violazione dei criteri di diritto; pure, la mancata specificazione dei requisiti contrattuali o l'asserita nullità parziale deve essere sostenuta con deduzioni puntuali già nei gradi inferiori.
- A livello processuale, l'inosservanza degli oneri difensivi (es. deposito del fascicolo di parte di primo grado; richiesta di ammissione dei mezzi di prova nelle udienze di precisazione delle conclusioni) può compromettere l'accoglimento delle domande e rafforza l'immunità della decisione di merito in sede di legittimità.
- Le spese processuali e gli oneri contributivi possono essere liquidati in favore della parte resistente anche in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; è quindi rilevante valutare il rischio economico di impugnazioni difettose.
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