Decreto dirigenziale n. 743 del 30/03/2026
Con decreto direttoriale n. 743 del 30 marzo 2026, ammesso alla registrazione della Corte dei conti con provvedimento n. 881 del 17 aprile 2026, è stato emanato il provvedimento, ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato i singoli indici di costo delle lavorazioni individuati dall’ISTAT sulla base delle Tipologie Omogenee di Lavorazioni di cui alla Tabella A dell’allegato II.2‑bis del Codice dei contratti pubblici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto adotta gli indici di costo delle lavorazioni individuati da ISTAT sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) della tabella A dell’allegato II.2-bis del Codice dei contratti pubblici. Definisce inoltre le regole transitorie di applicazione agli affidamenti avviati dopo l’efficacia del provvedimento e, in alcuni casi, anche a procedure e contratti già in corso, nei limiti del quadro economico dell’opera. Gli indici sono resi disponibili nella banca dati IstatData e il decreto acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale del MIT.
Adozione degli indici di costo delle lavorazioni (TOL) ai fini della revisione prezzi nei contratti pubblici
Adozione degli indici di costo delle lavorazioni (TOL)
Il decreto del Direttore generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici del MIT adotta gli indici di costo delle lavorazioni individuati da ISTAT per le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) previste dalla tabella A dell’allegato II.2-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il provvedimento dà attuazione alla disciplina del Codice dei contratti pubblici in materia di revisione prezzi e precisa il regime di applicazione temporale degli indici.
Base normativa e presupposti
Il decreto è fondato sull’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, che attribuisce al MIT, sentito ISTAT, il compito di adottare i singoli indici di costo delle lavorazioni. È richiamato anche l’articolo 60, comma 4-quater, secondo cui l’allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenendo conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili, nonché delle modalità di corresponsione anche in relazione al subappalto.
Parere e istruttoria ISTAT
Ai fini dell’adozione, il MIT dà atto che ISTAT, con nota acquisita al prot. n. 1360 del 26 febbraio 2026, ha comunicato di aver completato l’iter finalizzato alla determinazione degli indici di base relativi alle TOL. Con successiva nota n. 1310958/26 del 18 marzo 2026, ISTAT ha espresso parere favorevole all’adozione del decreto.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 dispone che sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni individuati dall’ISTAT sulla base delle TOL di cui alla tabella A dell’allegato II.2-bis del Codice. Gli indici sono resi disponibili nella banca dati IstatData, raggiungibile all’indirizzo indicato nel decreto.
Ambito temporale di applicazione
L’articolo 2 stabilisce che le disposizioni si applicano alle procedure di affidamento avviate a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del decreto, coincidente con la sua pubblicazione sul sito istituzionale del MIT. La pubblicazione avviene ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e il decreto acquista efficacia il giorno stesso della pubblicazione.
Regime transitorio e facoltà delle stazioni appaltanti
Nel rispetto dei limiti del quadro economico dell’opera e in base a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera e), n. 6, dell’allegato I.7 del Codice, le stazioni appaltanti possono applicare convenzionalmente gli indici ISTAT anche:
- alle procedure di affidamento relative a contratti non ancora stipulati, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi contenute in bandi o avvisi pubblicati prima dell’entrata in efficacia del decreto;
- nelle procedure senza pubblicazione di bando o avviso, a quelle per le quali, alla data di efficacia del decreto, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte;
- ai contratti in corso di esecuzione, con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la sua responsabilità nel libretto delle misure, dalla data di efficacia del decreto, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi già previste nei contratti.
Efficacia e pubblicazione
Il decreto prevede che la sua efficacia decorra dalla pubblicazione sul sito istituzionale del MIT. Non sono contenute ulteriori disposizioni operative, né allegati riprodotti nel testo estratto, oltre al rinvio alla banca dati ISTAT per la consultazione degli indici.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il provvedimento è adottato in attuazione dell’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, che demanda al MIT, sentito ISTAT, l’adozione dei singoli indici di costo delle lavorazioni. Il decreto richiama anche l’articolo 60, comma 4-quater, e l’allegato II.2-bis del Codice, che disciplinano la revisione prezzi negli appalti di lavori.
Indici di costo delle lavorazioni adottati
Sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni individuati dall’ISTAT sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) di cui alla tabella A dell’allegato II.2-bis. Gli indici sono resi disponibili nella banca dati IstatData all’indirizzo indicato nel decreto.
Ambito di applicazione temporale
Le disposizioni si applicano alle procedure di affidamento avviate dalla data di acquisto di efficacia del decreto, ossia dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale del MIT. L’efficacia decorre il giorno stesso della pubblicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 69 del 2009.
Regime transitorio per procedure e contratti già esistenti
Nei limiti del quadro economico dell’opera e secondo l’articolo 5, comma 1, lettera e), n. 6, dell’allegato I.7 del Codice, le stazioni appaltanti possono applicare convenzionalmente gli indici ISTAT anche alle procedure di affidamento di contratti non ancora stipulati, pur se i bandi o avvisi sono stati pubblicati prima dell’efficacia del decreto, oppure, nelle procedure senza bando, quando gli inviti a presentare offerte siano già stati inviati. La stessa facoltà vale per i contratti in corso di esecuzione, con riferimento agli stati di avanzamento lavori per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori o annotate nel libretto delle misure dalla data di efficacia del decreto, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi già inserite.
Istruttoria ISTAT e pubblicazione
ISTAT ha comunicato di aver completato l’iter di determinazione degli indici di base relativi alle TOL con nota acquisita al prot. n. 1360 del 26 febbraio 2026 e ha espresso parere favorevole all’adozione del decreto con nota n. 1310958/26 del 18 marzo 2026.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- decreto_dirigenziale · 30 mar 2026Decreto dirigenziale n. 14 del 30/03/2026
- decreto_dirigenziale · 30 mar 2026Decreto dirigenziale n. 37 del 30/03/2026
- decreto_dirigenziale · 27 mar 2026Decreto dirigenziale n. 71 del 27/03/2026
- decreto_dirigenziale · 27 mar 2026Decreto dirigenziale n. 147 del 27/03/2026
- decreto_dirigenziale · 23 mar 2026Decreto dirigenziale n. 66 del 23/03/2026
- decreto_dirigenziale · 9 apr 2026Decreto dirigenziale n. 173 del 09/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti →