Salta al contenuto
Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 746 del 07/10/2026

Provvedimento del 7 ottobre 2026

Garante Privacy746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito del reclamo di una dipendente di Poste Italiane, il Garante ha esaminato gli scambi di dati tra Deutsche Bank e Poste nell’istruttoria delle richieste di prestito BancoPosta. Ha concluso che le due società agiscono come titolari autonomi, ciascuna per le proprie finalità contrattuali e precontrattuali, e che la reciproca designazione a responsabili non rifletteva i ruoli effettivi. L’informativa della Banca non indicava adeguatamente i destinatari dei dati e non garantiva correttezza e trasparenza. Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento, imposto l’adeguamento dell’informativa entro sei mesi dalla notifica e irrogato a Deutsche Bank una sanzione di 33.000 euro.

Deutsche Bank S.p.A., per l’informativa e la qualificazione dei ruoli nel trattamento dei dati connesso alla promozione e al collocamento del prestito BancoPosta.

Deutsche Bank: trasparenza e ruoli nel trattamento dei dati per i prestiti BancoPosta

Il provvedimento del 7 ottobre 2026 riguarda Deutsche Bank S.p.A. e il trattamento dei dati personali nell’attività di promozione e collocamento del prestito BancoPosta, svolta in collaborazione con Poste Italiane. Il procedimento è originato da un reclamo individuale ed è stato poi esteso d’ufficio all’esame dei ruoli delle società, dei dati scambiati e dell’informativa resa agli interessati.

Reclamo e istruttoria

Con reclamo del 5 gennaio 2024, una dipendente di Poste ha contestato che, dopo il diniego di una sua richiesta di finanziamento, nella piattaforma utilizzata per gestire le pratiche fossero riportati i suoi impegni finanziari, il relativo importo e il reddito netto. La reclamante aveva inoltre rilevato che il modulo di domanda non prevedeva l’inserimento dello stipendio, dato fornito da Poste, e che l’informativa della Banca dichiarava che a Poste sarebbe stato comunicato soltanto l’esito della verifica.

Dopo le richieste dell’interessata a Deutsche Bank e a Poste, l’Ufficio ha avviato accertamenti nei confronti di entrambe, anche ai sensi dell’art. 157 del Codice. L’istruttoria ha ricostruito le fasi del processo: una fase preliminare di pre-scoring, nella quale sono svolte verifiche sui dati e sui Sistemi di informazione creditizia (SIC), e una successiva fase di valutazione definitiva del merito creditizio, in cui la Banca decide se concedere il finanziamento. Nella fase conclusiva la Banca trasmette a Poste l’esito della pratica e può inserire informazioni nel campo “Note a Intermediario”. Nel caso concreto, tale campo aveva contenuto dati direttamente raccolti dal SIC.

La Banca ha dichiarato di aver cancellato i dati della reclamante e di averla informata tempestivamente. Ha inoltre riferito di aver sensibilizzato il personale addetto alla valutazione del merito creditizio, ricordando di evitare, per quanto possibile, l’inserimento di informazioni creditizie e dati personali nei campi a compilazione libera.

Trattamenti e ruoli delle società

Il Garante ha richiamato il d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, in particolare l’art. 2, commi 8 e 9-bis: Poste non può concedere finanziamenti al pubblico, ma può promuovere e collocare prodotti e servizi bancari e finanziari in qualità di intermediario, mentre il finanziamento è erogato dalla banca o società finanziaria.

Nel processo esaminato, Poste raccoglie e controlla i dati del richiedente e degli eventuali coobbligati, può trasmettere alla Banca indicatori aggregati relativi ai rapporti in essere con Poste e comunica al cliente l’esito dell’istruttoria. Deutsche Bank svolge invece l’istruttoria sul merito creditizio e decide in via autonoma se concedere o negare il prestito. Il Garante ha rilevato che i compiti e i rapporti contrattuali delle due società nei confronti dell’interessato sono distinti.

Entrambe operano quindi come titolari autonomi del trattamento ai sensi dell’art. 4, n. 7, GDPR. I trattamenti e le comunicazioni di dati sono funzionali ai rispettivi rapporti contrattuali o alle misure precontrattuali richieste dall’interessato, secondo la base giuridica dell’art. 6, par. 1, lett. b), GDPR. La Banca tratta i dati per valutare il merito creditizio e assumere la decisione sul finanziamento; Poste li tratta per le proprie finalità di intermediazione e gestione del rapporto con il cliente.

Errata designazione a responsabili e informativa

Le società avevano previsto, per alcuni flussi di dati, reciproche designazioni a responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. Il Garante ha ritenuto che tale qualificazione non fosse coerente con la realtà fattuale: ciascuna parte comunica e tratta i dati per finalità proprie, non per conto dell’altra. Il responsabile, ai sensi dell’art. 4, n. 8, GDPR, tratta invece i dati per conto del titolare e secondo le sue istruzioni.

Questa conclusione è coerente con le Linee guida EDPB 07/2020 sui concetti di titolare e responsabile, adottate il 7 luglio 2021, in particolare con il punto 12, secondo cui la qualificazione dipende dalle attività effettivamente svolte e non dalla designazione formale contenuta in un contratto.

La non corretta qualificazione dei ruoli si rifletteva sull’informativa. Per il trattamento connesso alla promozione e al collocamento del prodotto BancoPosta, l’informativa avrebbe dovuto indicare i destinatari o le categorie di destinatari dei dati, come previsto dall’art. 13, par. 1, lett. e), GDPR, e fornire le informazioni necessarie a garantire correttezza e trasparenza ai sensi dell’art. 5 GDPR. Il Garante ha pertanto accertato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR.

Decisione e misure correttive

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento svolto da Deutsche Bank per violazione dei principi di correttezza e trasparenza e degli obblighi informativi. Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, ha ingiunto alla Banca di predisporre, per il trattamento dei dati nell’ambito del prodotto BancoPosta, un’informativa che indichi i destinatari o le categorie di destinatari e tenga conto del ruolo di Poste quale titolare autonomo.

La prescrizione deve essere adempiuta entro sei mesi dalla notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine Deutsche Bank deve fornire al Garante un riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice. Il mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.

Sanzione e criteri di quantificazione

Per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR, il Garante ha applicato la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. a) e b), GDPR, determinandola in 33.000 euro. Nella valutazione ai sensi dell’art. 83, parr. 1 e 2, ha considerato la natura della violazione, relativa ai principi generali e alla trasparenza delle informazioni fornite ai clienti; il carattere colposo, riconducibile all’errata interpretazione dei ruoli; le misure adottate per mitigare o rimuovere le conseguenze, inclusa la cancellazione dei dati della reclamante e la comunicazione interna al personale; l’assenza di precedenti dell’Autorità e di reclami analoghi; e la cooperazione della Banca nel procedimento.

La somma deve essere pagata entro trenta giorni dalla notifica, secondo le modalità indicate nell’allegato, pena l’avvio degli atti esecutivi ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689/1981. Resta salva la possibilità di definire la controversia pagando la metà della sanzione entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011. Il provvedimento è opponibile dinanzi al tribunale ordinario entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento

Il reclamo, presentato il 5 gennaio 2024, riguardava il diniego di un finanziamento e la presenza, nella piattaforma utilizzata per la gestione delle pratiche, di informazioni sugli impegni finanziari e sul reddito netto della reclamante, visibili a personale di Poste. La Banca ha successivamente cancellato i dati della reclamante e l’ha informata.

Ruoli di Deutsche Bank e Poste

Il Garante ha ritenuto che Banca e Poste siano titolari autonomi: la Banca valuta il merito creditizio e decide se concedere il finanziamento; Poste raccoglie e controlla i dati, svolge l’intermediazione e mantiene una relazione distinta con il cliente. La comunicazione reciproca dei dati è funzionale ai rispettivi rapporti contrattuali o alle misure precontrattuali richieste dall’interessato, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), GDPR. La designazione reciproca a responsabili ex art. 28 GDPR non corrispondeva alle attività effettivamente svolte.

Informativa e violazioni accertate

L’informativa non identificava adeguatamente i destinatari o le categorie di destinatari dei dati e non assicurava un trattamento corretto e trasparente, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13, in particolare art. 13, par. 1, lett. e), GDPR.

Misura correttiva e sanzione

Deutsche Bank deve predisporre un’informativa che consideri Poste quale titolare autonomo e indichi i destinatari dei dati, entro sei mesi dalla notifica, trasmettendo entro lo stesso termine un riscontro documentato. È stata irrogata una sanzione di 33.000 euro, da pagare entro trenta giorni dalla notifica; è prevista la possibilità di definire la controversia pagando la metà nei termini indicati per proporre ricorso.

Criteri di quantificazione e impugnazione

Ai sensi dell’art. 83, parr. 1, 2 e 5, GDPR, il Garante ha considerato la rilevanza della violazione dei principi di correttezza e trasparenza, la colpa riconducibile all’errata qualificazione dei ruoli, le misure di mitigazione e cancellazione adottate, l’assenza di precedenti analoghi e la cooperazione della Banca. È possibile proporre opposizione al tribunale ordinario entro trenta giorni dalla comunicazione, elevati a sessanta se il ricorrente risiede all’estero.

Come è indicizzato

Materietrasparenza e informativa privacyruoli di titolare e responsabilesanzioni gdprdiritti dell'interessato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.