Prescrizioni del Garante n. 759 del 23/09/2026
Provvedimento del 23 settembre 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito del reclamo dei genitori della vittima, il Garante ha ritenuto illecito il trattamento realizzato con la pubblicazione, sul numero 13 del settimanale del 26 marzo 2026, di immagini del cadavere e del sangue. Le immagini non aggiungevano informazioni necessarie alla ricostruzione giornalistica e violavano i principi di minimizzazione ed essenzialità dell'informazione, nonché la dignità e la memoria della defunta. Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento e vietato l'ulteriore diffusione delle immagini contestate. Nel testo non è indicata una sanzione pecuniaria.
Cairo Editore: pubblicazione di immagini del cadavere e di macchie di sangue in un servizio giornalistico, ritenuta lesiva della dignità e non essenziale.
Pubblicazione di immagini della vittima in un servizio giornalistico
Il provvedimento riguarda Cairo Editore e la diffusione, in un settimanale, di immagini del corpo di una vittima di omicidio e di macchie di sangue. Il procedimento è stato avviato in seguito al reclamo presentato dai genitori, che hanno lamentato la lesione della dignità e della memoria della figlia e il turbamento provocato dalla pubblicazione.
Fatto e procedimento
Il 27 marzo 2026 i genitori della vittima hanno presentato reclamo ai sensi dell'art. 77 GDPR. La contestazione riguardava un'immagine pubblicata a pagina 10 del numero 13 del settimanale, datato 26 marzo 2026: vi appariva il corpo riverso sulle scale, circondato da copiose macchie di sangue, con il volto oscurato e il resto dell'immagine parzialmente pixelato.
L'11 giugno 2026 il Garante ha notificato a Cairo Editore l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, contestando possibili violazioni della disciplina sui trattamenti a fini giornalistici e delle Regole deontologiche. La società ha presentato scritti difensivi il 9 luglio 2026.
Difese della società
Cairo Editore ha sostenuto che la pubblicazione si inseriva nel rinnovato interesse pubblico per la vicenda giudiziaria, riemerso con la riapertura delle indagini e con nuove ipotesi sulla dinamica del delitto. Secondo la società, l'immagine era funzionalmente collegata alla ricostruzione dei luoghi, della posizione del corpo e delle modalità dell'aggressione; inoltre, sarebbe stata pubblicata per finalità informative e non per spettacolarizzare la violenza. La pixelatura sarebbe stata adottata per ridurne l'impatto.
La società ha anche richiamato la libertà di informazione e di espressione, sostenendo che il turbamento emotivo non potesse costituire da solo il criterio per giudicare illecita una fotografia di cronaca. Ha affermato di avere agito nella ragionevole convinzione della liceità del trattamento, di avere collaborato all'istruttoria e di avere adottato misure organizzative, procedure interne e una circolare rivolta alle redazioni. Ha chiesto, in subordine, una sanzione minima, valorizzando anche la diffusione del numero, venduto in circa 33.000 copie e non più reperibile dall'aprile 2026.
Quadro normativo applicabile
L'art. 85 GDPR richiede di conciliare la protezione dei dati personali con la libertà di espressione e di informazione, compreso il trattamento a scopi giornalistici. Gli artt. 136 e seguenti del Codice prevedono una disciplina speciale per i trattamenti effettuati nell'esercizio dell'attività giornalistica e per le relative finalità. Tale disciplina non elimina i limiti del diritto di cronaca: l'art. 137, comma 3, del Codice mantiene fermo, in particolare, il principio dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.
Il Garante ha richiamato le Regole deontologiche adottate con delibera n. 491 del 29 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2019, n. 3. L'art. 6 consente la divulgazione di informazioni anche dettagliate quando siano indispensabili per l'originalità del fatto, per descriverne le particolari modalità o per la qualificazione dei protagonisti. L'art. 8 vieta, salvo il limite dell'essenzialità dell'informazione, la pubblicazione di immagini lesive della dignità delle persone coinvolte in fatti di cronaca e invita a non soffermarsi su dettagli di violenza, salvo che l'immagine o la notizia abbiano rilevanza sociale. L'osservanza delle Regole deontologiche costituisce condizione essenziale di liceità e correttezza del trattamento ai sensi dell'art. 2-quater del Codice.
Il provvedimento riconduce inoltre l'essenzialità dell'informazione al principio di minimizzazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, che richiede dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario. Il Garante ha ricordato che la tutela della dignità e della memoria della persona deceduta può essere fatta valere dai familiari, richiamando l'art. 2-terdecies del Codice e il precedente provvedimento n. 701 del 23 ottobre 2025.
Valutazione del Garante
Il Garante ha riconosciuto che la vicenda giudiziaria aveva suscitato un ampio e rinnovato interesse pubblico, ma ha rilevato che la diffusione, a distanza di tempo dai fatti, delle immagini del corpo e del sangue non aggiungeva informazioni alla ricostruzione. Le immagini non erano indispensabili né per descrivere le modalità del delitto né per illustrare gli sviluppi investigativi; i fatti e le dinamiche erano già noti e potevano essere raccontati senza mostrarle.
La pubblicazione è stata quindi considerata un dettaglio di violenza ingiustificato, lesivo della dignità della vittima e della sua memoria. Il parziale oscuramento non ha mutato la valutazione: le immagini continuavano a dare evidenza al sangue e a parti del corpo. Il Garante ha inoltre escluso che esse avessero l'originalità o la rilevanza socio-culturale, politica o di denuncia di altri materiali richiamati dalla difesa.
Nel bilanciamento con la libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21 della Costituzione, il Garante ha concluso che il sacrificio della dignità e della riservatezza non fosse giustificato da benefici informativi apprezzabili. Le immagini non fornivano un'informazione ulteriore ai lettori e il loro impiego non superava il test di proporzionalità. È stato inoltre osservato che la presentazione di immagini forensi per affidare al lettore il ruolo di valutare elementi tecnici delle indagini esula dai compiti propri dell'attività giornalistica e può spostare i confini della liceità.
Il Garante ha richiamato anche il precedente provvedimento n. 490 del 3 luglio 2026 e comunicati stampa del 14 dicembre 2007, 24 agosto 2007, 30 gennaio 2026 e 15 maggio 2026, relativi alla tutela della dignità delle persone coinvolte nella vicenda e al rischio di spettacolarizzazione mediatica.
Violazioni accertate
Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da Cairo Editore per violazione:
- dell'art. 5, par. 1, lett. a) e c), e dell'art. 85 GDPR;
- degli artt. 136 e seguenti, in particolare dell'art. 137, del Codice;
- degli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche di cui all'allegato A.1 al Codice e, conseguentemente, dell'art. 2-quater del Codice.
La violazione è stata riferita alla pubblicazione delle immagini del cadavere, delle parti del corpo e delle macchie di sangue; il provvedimento menziona inoltre immagini degli ambienti della casa di famiglia imbrattati di sangue, ritenute non giustificabili sotto il profilo dell'essenzialità dell'informazione.
Misura correttiva ed esito
Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante ha vietato l'ulteriore diffusione delle immagini delle macchie di sangue e delle parti del corpo della vittima indicate nell'atto di contestazione e pubblicate sul numero 13 del 2026. Ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell'art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, nonché l'annotazione delle violazioni e delle misure nel registro interno dell'Autorità, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell'art. 17 del medesimo regolamento.
Il testo non dispone una sanzione pecuniaria né ne indica l'importo. È ammessa opposizione davanti al tribunale ordinario ai sensi dell'art. 78 GDPR, dell'art. 152 del Codice e dell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, oppure entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Reclamo e procedimento
I genitori della vittima hanno presentato reclamo il 27 marzo 2026 per la pubblicazione, sul numero 13 del settimanale del 26 marzo 2026, di una fotografia del corpo sulle scale, circondato da sangue e oscurato solo in parte. Il Garante ha avviato il procedimento l'11 giugno 2026; Cairo Editore ha presentato le proprie difese il 9 luglio 2026.
Bilanciamento tra cronaca e dignità
Il Garante ha riconosciuto la rilevanza pubblica della vicenda e il rinnovato interesse investigativo, ma ha ritenuto che le immagini non fossero indispensabili per illustrare i fatti o le nuove ipotesi. La loro pubblicazione costituiva un dettaglio di violenza ingiustificato e lesivo della dignità e della memoria della vittima e della sua famiglia.
Norme violate
Il trattamento è stato ritenuto contrario agli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 85 GDPR; agli artt. 136 e seguenti, in particolare 137, del Codice privacy; agli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche per l'attività giornalistica e, conseguentemente, all'art. 2-quater del Codice.
Misura correttiva
Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante ha vietato l'ulteriore diffusione delle immagini delle macchie di sangue e delle parti del corpo della vittima indicate nell'atto di contestazione.
Esito e impugnazione
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito del Garante e l'annotazione delle violazioni e delle misure nel registro interno. È possibile proporre opposizione al tribunale ordinario entro 30 giorni dalla comunicazione, elevati a 60 giorni per chi risiede all'estero. Non è riportato un importo di sanzione pecuniaria.
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