Deliberazione n. 459 del 04/08/2025
Provvedimento del 4 agosto 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram e Discord. L’intervento è finalizzato a impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e a prescriverne l’eventuale conservazione per soli fini probatori per dodici mesi. Il provvedimento si colloca nella procedura urgente prevista per i casi di c.d. revenge porn e conferma le misure già adottate il 18 luglio 2025.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti per la tutela contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 4 agosto 2025, due misure urgenti adottate il 18 luglio 2025 dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso sulle piattaforme Instagram e Discord senza il consenso della persona interessata.
Contesto normativo e presupposti dell’intervento
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni nei casi di possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti attraverso piattaforme digitali. La norma prevede inoltre che l’Autorità decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019 del Garante, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica da parte dell’Autorità collegiale.
Segnalazione e trattamento considerato
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme indicate. Il materiale segnalato è stato trasmesso in formato hash, soluzione che consente di identificare i contenuti senza diffonderne il contenuto in chiaro.
Misure urgenti adottate il 18 luglio 2025
Con le determinazioni nn. 241 e 242 del 18 luglio 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’immediata adozione di misure da parte di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicarle tempestivamente all’Autorità.
Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 18 luglio 2025.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento conferma dunque la linea di intervento immediato per prevenire la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti e per assicurare, ove necessario, la conservazione probatoria del materiale nel rispetto dell’anonimizzazione/limitazione dell’identificabilità degli interessati.
Punti principali
Origine della segnalazione e oggetto del caso
La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante, ritenendo di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, ossia la possibile diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La richiesta di intervento riguardava le piattaforme Instagram e Discord.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 241 e 242 del 18 luglio 2025, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme. Tali determinazioni hanno ingiunto l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e hanno prescritto l’eventuale conservazione del materiale acquisito in chiaro solo a fini probatori.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 4 agosto 2025, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 241/2025 e 242/2025 adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV.
Prescrizione sulla conservazione del materiale
Le piattaforme, ove acquisiscano in chiaro il materiale oggetto della segnalazione, devono conservarlo per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente per finalità probatorie e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente all’Autorità.
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