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Legge

L.R. Toscana 42/2002

Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati).

Normativa regionaleL.R. Toscana 42/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplinava in Toscana le associazioni di promozione sociale, il relativo registro regionale, la Consulta regionale, i rapporti con Regione ed enti locali e alcune norme finanziarie e transitorie. È stata però abrogata dal 23 novembre 2021, con applicazione residua limitata solo alla Consulta fino all’insediamento di quella prevista dalla l.r. 65/2020.

Disciplina regionale delle associazioni di promozione sociale, con istituzione del registro, della Consulta e rapporti con Regione ed enti locali

Disciplina delle associazioni di promozione sociale in Toscana

La legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 regolava, per il territorio della Toscana, l’associazionismo di promozione sociale, istituendo un sistema regionale di riconoscimento, rapporti istituzionali e organismi consultivi. La disciplina è oggi abrogata dal 23 novembre 2021; resta rilevante solo il regime transitorio previsto per la Consulta regionale fino all’insediamento del nuovo organismo disciplinato dalla l.r. 65/2020.

Ambito e finalità della disciplina

La legge definiva il quadro regionale per le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale, riconoscendone il ruolo nella promozione della cittadinanza, della partecipazione sociale e delle attività di interesse collettivo. Il testo consolidato mostra che gran parte della legge è stata successivamente abrogata, con cessazione generale di efficacia dal 23 novembre 2021.

Registro regionale e articolazione organizzativa

La legge prevedeva un registro regionale delle associazioni di promozione sociale, articolato in sezioni, con funzione essenziale per l’accesso alla disciplina e per la rappresentanza negli organismi previsti. Il regolamento di esecuzione doveva disciplinare le modalità operative del registro e le modalità di designazione dei rappresentanti, assicurando la rappresentatività delle articolazioni provinciali, delle sezioni del registro e dei diversi settori di attività dell’associazionismo di promozione sociale.

Rapporti con Regione ed enti locali

La disciplina prevedeva forme di collaborazione tra associazioni, Regione ed enti locali, orientate alla programmazione regionale e alle politiche di settore. In questo ambito, la Consulta regionale poteva avanzare proposte alla Giunta regionale e rendere pareri su proposte di legge, programmi e altri atti regionali; quando richiesti dagli organi regionali, i pareri dovevano essere espressi entro 20 giorni.

Consulta regionale dell’associazionismo di promozione sociale

La legge istituiva la Consulta regionale dell’associazionismo di promozione sociale, rappresentativa delle associazioni iscritte al registro regionale. La composizione era definita dal regolamento di esecuzione, con un numero massimo di 26 componenti e con criteri di rappresentatività territoriale e settoriale.

La Consulta svolgeva funzioni di proposta, consultazione e designazione, collaborando con la Regione e con l’Osservatorio regionale per le finalità della legge.

Funzionamento e durata

  • I componenti erano nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
  • Restavano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale e comunque fino all’insediamento della Consulta successiva.
  • Nella prima riunione la Consulta eleggeva al proprio interno, a maggioranza assoluta, il Presidente.
  • Il Presidente convocava e presiedeva le sedute.
  • La Consulta adottava un regolamento interno e poteva prevedere sottocommissioni per specifiche tematiche.
  • Si riuniva almeno tre volte l’anno, oltre che su richiesta di un quinto dei componenti o quando fosse richiesto un parere dagli organi regionali.
  • La segreteria era svolta da personale della competente struttura regionale.
  • Ai componenti spettava il rimborso spese secondo la disciplina vigente per i dirigenti regionali.

Osservatorio regionale e atti di esecuzione

La legge prevedeva anche un Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale e demandava a un regolamento di esecuzione la disciplina operativa di vari aspetti applicativi, in particolare la designazione dei membri della Consulta e l’organizzazione dell’organismo.

Regime transitorio e abrogazione

La legge è stata espressamente abrogata con decorrenza dal 23 novembre 2021. Tuttavia, il testo consolidato precisa che le disposizioni relative alla Consulta regionale continuavano ad applicarsi fino alla data di insediamento della Consulta prevista dall’articolo 6 della l.r. 22 luglio 2020, n. 65, secondo le norme transitorie di quest’ultima legge. Dopo tale passaggio, la disciplina della l.r. 42/2002 non ha più utilità applicativa.

Aspetti economici e finanziari

Il testo fornito richiama il rimborso spese per i componenti della Consulta, riconosciuto secondo la disciplina vigente per i dirigenti regionali. Non emergono, nel materiale trasmesso, ulteriori elementi di dettaglio su coperture finanziarie o stanziamenti.

Stato di attualità

L’atto è oggi da considerare obsoleto e non più applicabile, perché abrogato e sostituito dal nuovo quadro normativo regionale in materia di associazionismo di promozione sociale.

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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