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Legge

LEGGE 2 aprile 1943, n. 226

Norme sull'intervento dei testimoni negli atti notarili di autenticazione.

Normativa italiana043U0226Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Disposizione sulla necessità della presenza di testimoni nell'autenticazione delle sottoscrizioni di scritture private: i testimoni sono richiesti se il notaio lo ritiene o se una parte lo richiede, con obbligo di menzione nell'atto. Valida inoltre, a titolo transitorio, la autenticazione notarile redatta dal 21 aprile 1942 fino all'entrata in vigore della legge anche senza testimoni e senza rinuncia concordata; non si applica quando leggi speciali richiedono tassativamente testimoni. Vigore dalla pubblicazione (2 aprile 1943).

Presenza di testimoni nell'autenticazione notarile delle sottoscrizioni

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