L.R. Valle d'Aosta 27/2004
Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 34.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Valle d'Aosta, sicurezza, classificazione delle piste, aree a destinazione specifica, obblighi di comportamento, casco per minori di 14 anni, uso di mezzi meccanici ed elicottero, con sanzioni amministrative. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica alla pratica degli sport invernali nella Regione.
Sicurezza sulle piste da sci e nelle aree sciabili della Valle d'Aosta
Sicurezza sulle aree sciistiche della Valle d'Aosta
La legge introduce nuove disposizioni regionali per garantire la sicurezza degli utenti delle piste e delle aree destinate agli sport invernali in Valle d'Aosta. La disciplina si coordina con la legge statale n. 363/2003 e integra la normativa regionale sulle piste da sci.
Individuazione delle aree sciabili e delle aree a destinazione specifica
La classificazione delle piste effettuata ai sensi della legge regionale n. 9/1992 equivale, a tutti gli effetti, all'individuazione delle aree sciabili attrezzate prevista dalla normativa statale. Su istanza dei gestori delle piste, la Regione può inoltre individuare specifiche aree o tratti di pista per esigenze particolari di sicurezza e di utilizzo.
In particolare possono essere individuati:
- aree per la pratica con slitta e slittino;
- aree interdette, anche temporaneamente, allo snowboard;
- aree riservate alle evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard;
- tratti di pista da riservare, su richiesta e temporaneamente, agli allenamenti agonistici di sci e snowboard.
Per le aree riservate alle evoluzioni acrobatiche e per i tratti destinati agli allenamenti agonistici è previsto il coinvolgimento dei Comuni interessati.
Procedimento di individuazione e requisiti tecnici
Le istanze dei gestori devono essere corredate della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci. La struttura regionale verifica regolarità e completezza della domanda e la trasmette alla Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci per il parere di competenza.
Acquisito il parere della Commissione, l'assessore regionale competente in materia di impianti sportivi provvede con proprio decreto all'individuazione delle aree e dei tratti di pista.
La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione:
- i requisiti tecnici che devono essere posseduti dalle aree e dalle piste oggetto di individuazione;
- ogni altro adempimento o aspetto del procedimento.
Le deliberazioni della Giunta devono essere pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.
Regole di transito, risalita e circolazione sulla pista
La legge introduce prescrizioni di comportamento per chi frequenta le piste:
- è vietato percorrere a piedi le piste di sci, salvo i casi di urgente necessità;
- chi percorre la pista senza sci deve tenersi ai bordi e dare precedenza ai mezzi meccanici di servizio e manutenzione;
- in occasione di gare è vietato, salvo i soggetti individuati dall'organizzazione, sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla;
- la risalita delle piste con gli sci ai piedi è vietata, ma può essere autorizzata dal gestore; in mancanza di autorizzazione è ammessa solo per urgente necessità e sempre ai bordi della pista, senza creare rischi e nel rispetto delle prescrizioni del gestore.
Uso dei mezzi meccanici sulle piste
L'utilizzo delle piste da parte dei mezzi meccanici è in linea generale vietato. Sono però previste eccezioni:
- i mezzi adibiti al servizio e alla manutenzione possono accedere solo fuori dell'orario di apertura, salvo necessità e urgenza, e con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica;
- fuori dell'orario di apertura è consentito, previa autorizzazione del gestore, l'uso di mezzi meccanici per raggiungere pubblici esercizi o abitazioni private non altrimenti raggiungibili.
Sci fuori pista e sci-alpinismo
Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste non rispondono degli incidenti che si verificano:
- nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti;
- oppure al di fuori delle aree e piste individuate ai sensi della legge regionale e della normativa richiamata.
Chi pratica sci-alpinismo deve sempre munirsi di appositi sistemi elettronici per consentire un intervento di soccorso idoneo e tempestivo.
Obbligo di casco per minori di 14 anni
Nella pratica dello sci alpino e dello snowboard è obbligatorio per i minori di quattordici anni indossare un casco protettivo conforme ai requisiti previsti dalla legge statale n. 363/2003.
L'obbligo non si applica lungo le piste dei comprensori sciistici transfrontalieri che comprendono il territorio regionale per chi sia munito di un titolo di trasporto emesso all'estero.
Uso dell'elicottero per trasporto non medicalizzato
Ferme restando le competenze del servizio sanitario regionale e della protezione civile, i gestori delle piste possono organizzare, nelle aree sciabili da essi gestite, un'attività di trasporto non medicalizzato mediante elicottero, senza oneri per la Regione, nell'ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati per finalità di soccorso.
Le modalità e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione e d'intesa con gli assessori competenti in materia di trasporti e protezione civile.
Vigilanza e sanzioni
La violazione delle disposizioni relative a transito, mezzi meccanici e sci-alpinismo è punita con sanzione amministrativa da 20 euro a 250 euro.
Per la violazione dell'obbligo del casco si applicano invece le sanzioni previste dalla legge statale n. 363/2003.
L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni sono affidati, oltre che alle forze di polizia, ai Comuni tramite i corpi di polizia locale e al Corpo forestale della Valle d'Aosta.
Entrata in vigore e modifiche alla normativa previgente
La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Essa modifica inoltre la legge regionale n. 9/1992 introducendo ulteriori previsioni in materia di sicurezza e disciplina delle piste di sci.
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