Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 721 del 14/11/2024

Provvedimento del 14 novembre 2024

Garante Privacy721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica il provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Twitter International Company a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento mira a impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma X e, per eventuale materiale acquisito in chiaro, a imporne la conservazione a soli fini probatori per dodici mesi con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. La decisione è assunta in tempi rapidi secondo la procedura speciale prevista per il c.d. revenge porn.

Twitter International Company: ratifica del provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Twitter International Company: ratifica di provvedimento d’urgenza ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Twitter International Company nell’ambito della procedura speciale prevista per il c.d. revenge porn. L’intervento trae origine da una segnalazione della persona interessata relativa al rischio di diffusione, tramite la piattaforma X, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Presupposti della segnalazione e quadro normativo

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, applicando gli artt. 143 e 144 del Codice.

Provvedimento urgente adottato dal dirigente

In forza dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 550 del 12 novembre 2024. Tale atto ha:

  • ingiunto a Twitter International Company di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma X del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • imposto che la conservazione avvenga con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all’Autorità delle modalità adottate.

Ratifica finale del Garante

La nota di trasmissione del 12 novembre 2024 e le osservazioni rese ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 sono state esaminate insieme alla documentazione in atti. All’esito, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d’urgenza n. 550/2024 adottato nei confronti di Twitter International Company.

Esito e contenuto operativo del provvedimento

Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma una misura urgente di interdizione della diffusione e una prescrizione di conservazione probatoria limitata nel tempo. L’obiettivo è prevenire la circolazione online del materiale segnalato e, al contempo, preservare eventuali elementi utili alla prova, nel rispetto della riservatezza degli interessati.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a restare privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite la piattaforma X senza il suo consenso. La procedura richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Intervento urgente del dirigente competente

In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 550 del 12 novembre 2024. Il provvedimento ha ingiunto a Twitter International Company di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma X del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Prescrizione sulla conservazione probatoria

Alla medesima società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità delle modalità adottate.

Ratifica del Garante

Il Garante, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 550/2024 adottato dal dirigente competente nei confronti di Twitter International Company.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalicontenuti sessualmente esplicitimisure urgenticonservazione dei dati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.