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Legge

L.R. TAA 1/2020

Norme urgenti di rinvio del turno elettorale generale 2020 per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali (Supplemento n. 3 al B.U. n. 26/Sez. gen. del 25/06/2020)

Normativa regionaleL.R. TAA 1/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale rinvia il turno elettorale generale 2020 per sindaci e consigli comunali in una domenica tra il 1° settembre e il 15 dicembre 2020, con possibile ulteriore rinvio fino a 6 mesi per esigenze COVID-19. Proroga i mandati uscenti e quelli degli eletti, riduce a un terzo le sottoscrizioni per le candidature e disciplina alcune deroghe procedurali solo per tale tornata.

Rinvio del turno elettorale comunale 2020 e misure straordinarie per candidature e mandati

Rinvio del turno elettorale comunale 2020 e disciplina straordinaria

La legge regionale del 23 giugno 2020, n. 1, interviene in via urgente per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, spostando il turno elettorale generale 2020 per l’elezione del sindaco e dei consigli comunali e introducendo regole temporanee su mandati, candidature e presentazione delle liste.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento riguarda esclusivamente:

  • il turno elettorale generale 2020 per l’elezione del sindaco e dei consigli comunali;
  • i comuni i cui organi devono essere rinnovati nel 2020, anche per cause diverse dalla scadenza naturale del mandato, se le condizioni per il rinnovo maturano entro l’indizione del turno generale;
  • alcune regole procedurali e documentali con efficacia limitata a tale tornata elettorale.

Rinvio della data di votazione

In deroga alla disciplina ordinaria, il turno elettorale generale 2020 si svolge in una domenica compresa tra il 1° settembre 2020 e il 15 dicembre 2020. Se, per un comune, la necessità di elezioni straordinarie insorge prima dell’indizione del turno generale, quel rinnovo confluisce nel medesimo turno rinviato; se invece la necessità sopravviene dopo, l’elezione si svolge nel primo turno elettorale del 2021.

Durata dei mandati dei sindaci e dei consigli comunali

I consigli comunali e i sindaci soggetti a rinnovo nel turno 2020 restano in carica fino all’elezione dei nuovi organi, in deroga alla durata quinquennale ordinaria prevista dalla normativa regionale previgente. Viceversa, i consigli e i sindaci eletti nel turno 2020 restano in carica fino al turno elettorale generale del 2025, sempre in deroga alla durata quinquennale ordinaria.

Validità delle sottoscrizioni e delle accettazioni

Per il solo turno elettorale generale rinviato, conservano validità:

  • le sottoscrizioni delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, insieme alle relative autenticazioni, se successive al 1° gennaio 2020;
  • le dichiarazioni di accettazione della candidatura, con le relative autenticazioni, se successive al 1° gennaio 2020.

Presentazione delle candidature in caso di voto il 20 settembre 2020

Se le elezioni si svolgono domenica 20 settembre 2020, candidature, liste e allegati devono essere presentati negli orari d’ufficio nel periodo compreso tra il 43° giorno e le ore 12.00 del 40° giorno antecedente la votazione, domenica inclusa. In tale ipotesi, la pubblicazione delle liste avviene non oltre il 41° giorno antecedente la votazione.

Ulteriore rinvio per emergenza epidemiologica COVID-19

Per sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, anche le consultazioni già indette possono essere rinviate con decreto del Presidente della Regione per non oltre sei mesi. Restano valide le operazioni già compiute. In conseguenza del rinvio:

  • si prolunga il mandato degli organi uscenti di cui al comma 3;
  • si riduce corrispondentemente la durata del mandato degli organi eletti nel turno rinviato.

Riduzione delle sottoscrizioni per le candidature

Per la formazione delle candidature nel turno elettorale generale 2020 e nei comuni interessati dal primo periodo del comma 2, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto dalla normativa regionale per le diverse fasce demografiche è ridotto a un terzo, con arrotondamento aritmetico. La riduzione non incide sul numero massimo di sottoscrizioni ammissibili, che resta quello ordinario.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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