Ordinanza del 18/02/2021 n. 4327 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte rigetta il ricorso della società che contestava l'imposta di registro relativa a un decreto ingiuntivo emesso con provvisoria esecutorietà. Viene affermato che la sospensione dell'esecutorietà nell'opposizione non elimina l'obbligo di pagamento: l'imposta è dovuta quando l'atto giudiziario è stato emesso come esecutivo, e solo una decisione definitiva che revoca, annulla o dichiari nullo il decreto può dar luogo a rimborso o conguaglio. Nessuna statuizione sulle spese; indicazione sulla possibilità di un ulteriore contributo unificato.
Ricorso per cassazione avverso avviso di liquidazione imposta di registro su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
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