Ordinanza del 16/02/2021 n. 3995 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia delle Entrate notificò avvisi di rettifica per il 2005 e 2006 basati su indici e redditometro. La CTP di Brescia annullò gli avvisi; la CTR li parzialmente riformò rideterminando il reddito e rinviando all'Ufficio per il calcolo con sanzioni al minimo. Il contribuente impugnò in Cassazione con quattro motivi. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, accolto il secondo e il terzo per carente valutazione da parte della CTR della prova contraria (omessa disamina di rimborsi e disinvestimenti e mancata indicazione di entità e durata del possesso dei redditi), assorbito il quarto motivo, cassato la decisione e rinviato la causa alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per le spese di giudizio.
Ricorso per cassazione contro sentenza CTR Lombardia su avvisi di rettifica anni 2005-2006 (accertamento sintetico/redditometro)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 16 feb 2021Ordinanza del 16/02/2021 n. 3989 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 16 feb 2021Ordinanza del 16/02/2021 n. 4000 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 17 feb 2021Ordinanza del 17/02/2021 n. 4144 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 17 feb 2021Ordinanza del 17/02/2021 n. 4141 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 18 feb 2021Ordinanza del 18/02/2021 n. 4363 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 18 feb 2021Ordinanza del 18/02/2021 n. 4327 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →