Risposta n. 483 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che, dopo il d.l. n.34/2020, il requisito di 'unitarietà' della cessione deve riferirsi al singolo SAL e non più all'unità immobiliare/subalterno, per cui è possibile cedere il credito relativo a ciascun SAL a soggetti diversi rispetto a quelli del precedente SAL; pertanto l'istante ritiene di poter acquistare l'intero credito maturando sul nuovo SAL.
Articolo 121 del d.l. 19 maggio 2020, n.34 - Cessione del credito d'imposta derivante da detrazioni (sconto in fattura/Superbonus)
Il quesito
Se, alla luce delle modifiche normative intervenute, l'impresa di costruzioni sia vincolata dalla precedente suddivisione del credito d'imposta effettuata per subalterni (in occasione del primo SAL) nella scelta del cessionario per il nuovo credito relativo al successivo SAL, ovvero se la società istante possa acquistare l'intero credito maturando sul nuovo SAL.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che l'art.121 consente la cessione del credito a 'altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e intermediari', senza necessità di collegamento col rapporto che ha generato la detrazione; le limitazioni delle precedenti circolari non si applicano al meccanismo previsto dall'art.121. Pertanto, salvo il possesso dei requisiti dell'agevolazione e il rispetto delle modalità operative previste dai provvedimenti dell'Agenzia, l'istante può ricevere quale cessionario il credito corrispondente alla detrazione spettante al condominio, nei limiti e secondo le modalità vigenti, fatte salve le valutazioni sugli accordi privati che esulano dall'interpello.
Testo integrale
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