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Provvedimento

Deliberazione n. 438 del 15/12/2022

Provvedimento del 15 dicembre 2022

Garante Privacy438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento adottato d’urgenza nei confronti di Telegram UK Holdings Ltd a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento mira a impedire l’eventuale diffusione del contenuto sulla piattaforma, con trasmissione del materiale in formato hash e prescrizione di conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro solo a fini probatori per 12 mesi. Non si tratta di una decisione sanzionatoria, ma di un provvedimento urgente e confermativo volto alla tutela immediata dell’interessato.

Telegram UK Holdings Ltd: provvedimento d’urgenza ratificato per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Telegram UK Holdings Ltd: ratifica di provvedimento urgente su segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram UK Holdings Ltd in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, avente ad oggetto materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulla piattaforma digitale.

Contesto normativo e potere di intervento

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito con l. 205/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni anche da minori ultraquattordicenni quando vi sia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.

La disposizione prevede un intervento in tempi rapidissimi: il Garante deve decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Intervento urgente adottato dal dirigente competente

In applicazione dell’art. 33 del regolamento del Garante n. 1/2019, come modificato dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 49 del 14 dicembre 2022.

Le misure impartite a Telegram UK Holdings Ltd sono state:

  • ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulla piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, soltanto per fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità dell’interessato e di comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta conservazione.

Esito del procedimento

Il Garante, esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, ratifica il provvedimento urgente adottato il 14 dicembre 2022. La decisione è assunta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del Regolamento n. 1/2019.

Il provvedimento ha natura cautelare e preventiva: non irroga sanzioni, ma è finalizzato a impedire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne, ove necessario, la conservazione per esigenze probatorie.

Punti principali

Presupposto normativo e competenza del Garante

Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso. La norma prevede che il Garante decida entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Intervento urgente del dirigente e misure adottate

In base all’art. 33 del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente competente ha adottato in via d’urgenza il provvedimento n. 49 del 14 dicembre 2022. Nei confronti di Telegram UK Holdings Ltd è stata ingiunta l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione del materiale

Alla medesima società è stato prescritto di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità dell’interessato e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del provvedimento d’urgenza

Il Garante, esaminate le osservazioni presentate e la documentazione in atti, ratifica il provvedimento urgente adottato dal dirigente il 14 dicembre 2022 nei confronti di Telegram UK Holdings Ltd, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del Regolamento n. 1/2019.

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