Cassazione Penale, Sentenza n. 3836/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione in concorso, denunciando violazione ed erronea applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato di ricettazione e mancata/contraddittoria motivazione. Il punto centrale era l'assenza di elementi probatori che collegassero la condotta di Pace (arrivo in ciclomotore, rallentamento, sguardo nell'abitacolo della Mini Cooper e repentino allontanamento alla vista dei carabinieri) alla disponibilità o provenienza illecita dell'autovettura oggetto di ricettazione. La Corte territoriale aveva ritenuto quei comportamenti indice di partecipazione e consapevolezza, mentre la Suprema Corte ha ritenuto tale motivazione meramente apparente e insufficiente a dimostrare il collegamento richiesto per la responsabilità nel reato contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata pronunciando l'assoluzione perché l'imputato "non ha commesso il fatto". Il motivo è che la motivazione della Corte d'Appello non ha chiarito in che modo il comportamento descrittivo (rallentare, guardare nell'abitacolo, allontanarsi) costituisse prova univoca dell'adesione partecipativa all'operato dell'altro soggetto e della condivisa disponibilità dell'autovettura; mancavano elementi che collegassero Pace alla vettura oggetto di ricettazione, per cui la prova della partecipazione non è stata acquisita.
Norme richiamate
Il reato di ricettazione richiede il possesso o la disponibilità di cose provenienti da reato e la consapevolezza della loro illecita provenienza; la decisione evidenzia che la prova di tale consapevolezza e della partecipazione non può fondarsi su elementi indeterminati o meramente indiziari non argomentati.
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
Per ritenere il concorso è necessario dimostrare la partecipazione personale e consapevole al reato; la Corte ha rilevato che la motivazione della Corte d'Appello non ha spiegato il nesso tra la condotta dell'imputato e la partecipazione al reato di ricettazione.
Massime di principio
- La mera vicinanza temporale o spaziale a un veicolo provento di reato, lo sguardo verso l'abitacolo e la fuga alla vista delle forze dell'ordine, se non accompagnati da elementi probatori ulteriori, non sono sufficienti a provare la responsabilità per ricettazione in concorso.
- Per affermare il concorso bisogna motivare chiaramente il nesso tra la condotta dell'imputato e la disponibilità/consapevolezza della provenienza illecita della cosa; la mancanza di tale collegamento porta all'annullamento e, se del caso, all'assoluzione per non aver commesso il fatto.
- La valutazione degli indizi deve essere non apparente: la motivazione deve spiegare perché ciascun elemento probatorio consente di ritenere raggiunta la prova della partecipazione, altrimenti la conservazione del dubbio favorisce l'imputato.
- La fuga può essere valutata come indizio di colpevolezza, ma richiede elementi corroboranti (contatti, trasferimento di beni, comunicazioni, prove materiali) per trasformarsi in prova di concorso.
- In casi similari, la strategia difensiva utile è evidenziare l'assenza di collegamenti oggettivi tra l'imputato e l'oggetto del reato e sollecitare la valutazione critica di motivazioni meramente congetturali.
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