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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29408/2024 del 14/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non ha esaminato i tre motivi di ricorso perché, preso atto della rituale rinuncia depositata dai ricorrenti e della formale accettazione della controricorrente, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza condanna alle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di parte di un compendio immobiliare sito in Ventimiglia: una proprietaria aveva ceduto a due acquirenti un vano a uso commerciale al piano terreno con accesso da Vico della Torre e Passeggiata del Funtanin, oltre a un vano cucina soprastante, trattenendo la proprietà del residuo alloggio al secondo piano, con accesso anche da Vico della Torre. Dopo la vendita, gli acquirenti sostenevano di essere divenuti proprietari esclusivi dell’ingresso da Vico della Torre e della scala che conduce sia al vano cucina sia al pianerottolo dell’appartamento rimasto all’alienante. La proprietaria rimasta asseriva che gli acquirenti avessero sostituito il portone senza consegnarle la nuova chiave e avessero parzialmente chiuso la scala con un muro, impedendole l’accesso al proprio immobile. In primo grado veniva riconosciuta all’attrice la proprietà esclusiva della scala di accesso all’appartamento, mentre portone e pianerottolo erano ritenuti condominiali; veniva però rigettata la domanda di demolizione del muro. In appello, la decisione veniva riformata nel senso di dichiarare la proprietà esclusiva della scala in capo agli acquirenti e l’esistenza su di essa di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a favore dell’immobile della venditrice. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione depositavano rinuncia al ricorso con procura, poi accettata dalla controricorrente, chiedendo entrambe le parti la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    decisione ex art. 380-bis, comma 2

    richiamato solo come forma di trattazione accelerata del ricorso, senza incidenza sul merito della controversia

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2

    la rinuncia è valida perché assistita dalla prescritta procura e rispetta i requisiti formali di legge

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione

    la rinuncia rituale, accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    senza alcuna condanna alle spese (v. art. 391 comma 4 cpc)

    in presenza di rinuncia accettata e richiesta concorde, la Corte dichiara l’estinzione senza porre spese a carico di alcuna parte

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se formulata nelle forme di legge e assistita da idonea procura, produce l’estinzione del processo quando sia accettata dalla controparte.
  • L’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente consolida l’effetto estintivo e impedisce l’esame dei motivi di ricorso.
  • Quando l’estinzione deriva da rinuncia rituale accettata, la Corte può dichiarare la cessazione del giudizio senza statuire sulle spese, se così richiesto e in assenza di ragioni ostative emergenti dal testo dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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