L.R. Lombardia 2/2005
Norme in materia di discipline bio-naturali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Regione gli operatori in discipline bio-naturali, istituendo registri regionali per operatori ed enti di formazione, un comitato tecnico-scientifico e forme di sostegno alle associazioni di settore. Prevede criteri per riconoscimento e iscrizione, valorizza i percorsi formativi e stabilisce una clausola di salvaguardia per chi era già operativo all’entrata in vigore. Alcune disposizioni finanziarie sono riferite al bilancio 2005 e successivi.
Norme regionali sugli operatori e gli enti di formazione in discipline bio-naturali
Norme regionali in materia di discipline bio-naturali
La legge disciplina, nel territorio della Regione, la valorizzazione degli operatori in discipline bio-naturali e l’organizzazione dei relativi percorsi formativi. L’impianto normativo mira a garantire una qualificata offerta di prestazioni non sanitarie orientate al benessere della persona, attraverso registri, organismi consultivi e criteri di riconoscimento della formazione.
Finalità e ambito delle discipline bio-naturali
La disciplina regionale ha la finalità di valorizzare l’attività degli operatori del settore, al fine di assicurare qualità nelle prestazioni e nei servizi resi. Le attività considerate riguardano pratiche finalizzate al mantenimento o al recupero dello stato di benessere della persona e non hanno natura di prestazioni sanitarie; esse tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo mediante metodi ed elementi naturali verificati nei contesti culturali e geografici di origine delle discipline.
Registro regionale degli operatori
È istituito il registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline. Possono iscriversi coloro che abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione secondo i criteri definiti dal comitato tecnico-scientifico.
L’iscrizione nel registro:
- non costituisce condizione necessaria per esercitare l’attività sul territorio regionale;
- serve comunque a qualificare e valorizzare gli operatori nell’ambito della disciplina regionale.
L’istituzione del registro non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Registro regionale degli enti di formazione
Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali. L’iscrizione in tale registro costituisce requisito per:
- l’accreditamento degli enti di formazione, pubblici e privati, che posseggano gli standard qualitativi e i requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale;
- il riconoscimento dei percorsi formativi organizzati dagli stessi enti.
Organismi consultivi e compiti del comitato tecnico-scientifico
Per perseguire le finalità della legge, la Regione si avvale della consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali e di un comitato tecnico-scientifico.
Il comitato è composto da:
- un rappresentante per ogni associazione di operatori in discipline bio-naturali operante da almeno un anno sul territorio regionale;
- un rappresentante per ogni ente di formazione, pubblico o privato, che abbia organizzato corsi della durata di almeno un anno.
La composizione può essere integrata, di volta in volta, con:
- esperti in formazione e lavoro, sanità, assistenza e ricerca universitaria;
- rappresentanti dell’ordine dei medici;
- rappresentanti delle associazioni dei consumatori.
Il comitato svolge funzioni di supporto tecnico e, in particolare:
- propone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi nelle diverse discipline;
- elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento degli enti di formazione;
- partecipa alla definizione dei requisiti per l’iscrizione nei registri degli operatori e degli enti;
- valuta le domande di iscrizione.
La consulta regionale concorre con la Giunta alla definizione delle politiche e delle iniziative regionali di qualificazione degli operatori e, in particolare:
- propone iniziative di valorizzazione dell’attività anche fuori dalla Regione;
- promuove iniziative per salvaguardare correttezza e qualità delle prestazioni, nel rispetto delle regole comportamentali delle associazioni di settore;
- formula proposte e pareri sugli interventi regionali diretti a tutelare il rapporto tra operatori e utenti.
Formazione e riconoscimento reciproco tra Regioni
La Regione promuove intese con le altre Regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi attinenti alle discipline bio-naturali previsti nei rispettivi territori. La norma apre quindi a una possibile armonizzazione interregionale dei titoli formativi.
Regime transitorio e salvaguardia degli operatori già attivi
È prevista una clausola di salvaguardia per gli operatori che, al momento dell’entrata in vigore della legge, avessero già:
- completato un ciclo formativo completo conforme ai contenuti didattici e agli standard qualitativi definiti ai sensi della disciplina regionale;
- documentato l’esercizio dell’attività.
Tali soggetti possono richiedere l’iscrizione nella competente sezione del registro regionale, previo parere favorevole del comitato.
Forme associative e contributi regionali
La Regione favorisce le forme associative tra gli operatori, anche valorizzando le specificità delle singole discipline.
La presenza, negli statuti o negli atti costitutivi delle associazioni, di norme su:
- controlli interni;
- regole comportamentali;
- azioni disciplinari interne a garanzia del corretto svolgimento dell’attività;
è considerata requisito per l’accesso preferenziale ai contributi regionali.
Disposizioni finanziarie
Per le spese relative al funzionamento del comitato tecnico-scientifico si fa fronte con le somme stanziate nel bilancio di previsione per l’esercizio 2005 e per i successivi, nell’ambito dell’unità previsionale indicata dalla legge.
Per le altre spese previste dalla normativa, l’autorizzazione è demandata a una legge successiva.
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