Risposta n. 85 del 1/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che la base imponibile sia l'importo fissato nell'accordo transattivo (euro 20.000) e non il valore della controversia, in quanto l'accordo ridetermina il credito e estingue la lite
Trattamento fiscale di un accordo transattivo per la chiusura di una lite giudiziale pendente in Corte d'Appello
Il quesito
Se l'imposta di registro debba essere applicata sulla somma riconosciuta a titolo di contributo spese legali pari a euro 20.000 prevista nella proposta transattiva oppure sul valore della controversia (importo dell'appello o importo della sentenza)
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia richiama l'art.29 del TUR e valuta caso per caso il contenuto dell'accordo; nel caso concreto le parti concordano l'estinzione dell'obbligazione per effetto del pagamento assicurativo e l'obbligo dell'Istante di versare euro 20.000 a titolo di contributo. Tale somma è esclusa dall'IVA e l'imposta di registro proporzionale è dovuta al 3% sull'importo di euro 20.000
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