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Circolare

Circolare INAIL n. 9 del 15 febbraio 2005

Regolamento per l’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici Inail. Nuovo Testo (decorrenza 1° gennaio 2005).

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce il nuovo regolamento concordato il 25 gennaio 2005 per l’attività libero-professionale dei medici INAIL, che sostituisce integralmente la disciplina precedente. Vengono chiarite modalità di esercizio dell’attività intramuraria ed extramuraria, regole su orari, luoghi, autorizzazioni, tariffe, prenotazioni, fatturazione, incassi, profili fiscali, previdenziali e contabili. La circolare disciplina inoltre l’attività di medico competente, le attività escluse dal regime libero-professionale, il trattamento economico del rapporto non esclusivo e i controlli affidati ai dirigenti.

Regolamento per l’attività libero-professionale dei medici INAIL, nuovo testo dal 1° gennaio 2005

Regolamento per l’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici INAIL

La circolare recepisce il nuovo testo regolamentare concordato il 25 gennaio 2005 per l’attività libero-professionale dei medici INAIL, con decorrenza dal 1° gennaio 2005. Il documento sostituisce integralmente la precedente disciplina e fornisce istruzioni operative su attività consentite, limiti orari, autorizzazioni, tariffe, adempimenti fiscali, contabili e previdenziali.

Ambito di applicazione e quadro di riferimento

La disciplina riguarda il personale medico dell’Istituto e si innesta sul CCNL integrativo dell’8 gennaio 2003, sul verbale d’intesa del 25 gennaio 2005 e sulle norme richiamate nel quadro normativo, tra cui il d.lgs. n. 502/1992, la legge n. 138/2004, il T.U.I.R., il d.lgs. n. 165/2001 e la normativa IVA. La circolare precisa che il nuovo regolamento sostituisce anche le precedenti istruzioni impartite con la circolare n. 64 del 25 settembre 2001.

Attività libero-professionale intramuraria

L’attività libero-professionale consentita ai medici a tempo pieno che abbiano optato per il rapporto esclusivo è quella intramuraria. Essa deve essere svolta, di regola, all’interno delle strutture INAIL o, se autorizzata, all’esterno, ma sempre fuori dell’orario di lavoro e nel limite massimo di 19 ore settimanali complessive.

La circolare richiama alcune deroghe puntuali previste dal regolamento:

  • le attività di perito o di consulente tecnico d’ufficio su designazione dell’autorità giudiziaria sono ricondotte, anche alla luce delle nuove regole IVA, nel regime intramurario;
  • le attività di medico competente possono svolgersi, in parte, anche durante l’orario di lavoro entro il limite di 24 ore mensili, con obbligo di recupero delle ore non prestate;
  • in casi di necessità, anche alcune attività indicate ai punti 3 e 9 dell’art. 10 possono essere svolte in orario di lavoro, alle medesime condizioni e con obbligo di recupero.

Il mancato recupero delle ore non prestate costituisce inosservanza dei doveri contrattuali.

Rapporto esclusivo, opzione e compatibilità con il tempo definito

L’esercizio dell’attività intramuraria presuppone la scelta del rapporto di lavoro esclusivo, da esprimere al momento dell’assunzione. La scelta può essere revocata optando per il rapporto non esclusivo, con domanda da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno e decorrenza dal 1° gennaio successivo.

La circolare ribadisce che il rapporto esclusivo non è compatibile con il rapporto a tempo definito. I medici interessati all’intramoenia, se ad orario ridotto, devono quindi chiedere la trasformazione del rapporto da tempo definito a tempo pieno.

Al rapporto esclusivo è collegata l’indennità di esclusività prevista dal regolamento, con importi differenziati in base alla tipologia di incarico.

Luogo di svolgimento e utilizzo di studi privati

Le strutture di appartenenza devono mettere a disposizione locali idonei per l’esercizio dell’attività intramuraria. I medici devono comunicare ai responsabili della struttura le giornate e gli orari programmati per le visite.

La circolare indica anche i criteri per l’eventuale svolgimento in studi professionali privati, consentito solo in via temporanea in caso di indisponibilità di locali interni o nelle more dell’individuazione di spazi idonei. In tale ipotesi l’attività può essere svolta in forma mista, ossia in parte nei locali INAIL e in parte presso lo studio privato, sempre nel limite delle 19 ore settimanali.

Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

  • autorizzazione preventiva del dirigente responsabile della struttura, ovvero del Sovrintendente Medico Generale per i medici in forza presso la Sovrintendenza Medica Generale;
  • assenza di oneri aggiuntivi per l’Istituto;
  • definizione concordata degli orari con compatibilità rispetto alle esigenze di servizio;
  • tariffe stabilite nel rispetto dei vincoli ordinistici e con riferimento alle tariffe minime del D.P.R. n. 81/1992;
  • pagamento secondo le modalità previste per le prestazioni intramurarie;
  • esposizione di una targa che indichi l’autorizzazione INAIL;
  • riconoscimento all’Ente del 15% degli importi delle prestazioni.

Attività consentite in rapporto esclusivo

L’art. 10 del regolamento elenca le attività libero-professionali consentite in regime di rapporto esclusivo. La circolare le riporta e ne chiarisce il trattamento economico e fiscale.

Le attività sono:

  • prestazioni medico-legali rese a soggetti privati;
  • prestazioni medico-legali richieste da compagnie di assicurazione, previa autorizzazione;
  • partecipazione a commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • attività didattica di docenza remunerata e svolta su designazione dell’Ente;
  • attività di perito o consulente tecnico d’ufficio su designazione dell’autorità giudiziaria;
  • attività medico-legale e peritale nell’ambito di convenzioni stipulate dall’Istituto;
  • attività di medico competente per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti INAIL;
  • attività di medico competente per dipendenti di strutture pubbliche convenzionate o non convenzionate con INAIL;
  • attività di medico competente per datori di lavoro privati;
  • attività di fisiatra presso i Centri di Riabilitazione e Protesi dell’Ente;
  • altre attività previste dall’art. 7, ultimo punto.

Tutti i compensi sono assimilati, ai soli fini fiscali, a redditi di lavoro dipendente e confluiscono all’Ente, che li attribuisce agli aventi diritto in cedola stipendiale, trattenendo il 15% secondo le regole di riparto previste dal regolamento.

Per alcune prestazioni, in particolare quelle riconducibili all’art. 50, comma 1, lett. f) del T.U.I.R., la circolare precisa che, quando ne ricorrano i presupposti, i compensi possono essere percepiti integralmente senza fattura perché estranei all’IVA.

Per le attività di medico competente interno ed esterno e per le prestazioni medico-legali di cui ai punti indicati, restano fermi il regime autorizzatorio e le incompatibilità dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

Attività di medico competente

La circolare dedica un approfondimento alla sorveglianza sanitaria ex d.lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni. La disciplina distingue il versante interno e quello esterno.

Per il versante interno:

  • il medico competente è individuato mediante interpello e nomina formale con atto sottoscritto dal dirigente/responsabile quale datore di lavoro e dal medico per accettazione;
  • segue la stipula di un contratto di consulenza;
  • l’attività si svolge di norma fuori dell’orario ordinario, ma può essere prestata anche in orario di lavoro entro 24 ore mensili, nel rispetto del limite di 19 ore settimanali e con recupero delle ore non prestate;
  • la retribuzione segue le modalità dell’intramuraria e i compensi del tariffario allegato al verbale d’intesa del 25 febbraio 2003.

Per il versante esterno:

  • è previsto un interpello per verificare la disponibilità dei medici all’incarico;
  • l’amministrazione convenzionata designa il medico tra i nominativi comunicati dall’INAIL e stipula il relativo contratto di consulenza;
  • l’attività si svolge normalmente fuori dall’orario di lavoro e, in subordine, in orario di servizio con recupero delle ore;
  • la remunerazione segue gli stessi criteri del tariffario del 25 febbraio 2003.

Tariffe, quota Istituto e trattamento IVA

Per le prestazioni medico-legali in regime intramurario, i compensi sono determinati dal dirigente in contraddittorio con il medico, nel rispetto delle tariffe minime nazionali del D.P.R. n. 81/1992.

La trattenuta del 15% è così ripartita:

  • 10% all’Istituto;
  • 5% a uno specifico fondo destinato al finanziamento dell’indennità di esclusività.

La circolare collega tale ripartizione anche alla necessità di coprire gli oneri IRAP derivanti dall’assoggettamento dei compensi all’imposta, che è dovuta nella misura dell’8,5% e resta interamente a carico dell’Istituto.

Sul piano IVA, tutte le prestazioni rese dai medici nell’ambito dell’attività intramuraria rientrano nel campo di applicazione dell’imposta. Di conseguenza:

  • per le prestazioni imponibili si emette fattura con aliquota del 20%, esclusi eventuali rimborsi spese;
  • per le prestazioni esenti, come fisiatria e attività di medico competente, si emette comunque fattura con indicazione dell’esenzione;
  • se il corrispettivo non soggetto ad IVA supera euro 77,47, la fattura deve recare la marca da bollo, a carico del fruitore della prestazione.

Prenotazioni, fatturazione e incasso dei corrispettivi

Per le prestazioni intramurarie, sia interne sia esterne se autorizzate, la prenotazione delle visite deve essere effettuata direttamente presso il medico interessato.

Le strutture devono esporre all’ingresso dell’ambulatorio una tabella con:

  • nominativo del medico;
  • giornate e orari di visita;
  • prestazioni effettuabili;
  • importi delle prestazioni.

I pagamenti possono essere effettuati direttamente al medico oppure tramite il cassiere unico, con versamento sul conto corrente bancario o postale dell’Unità. Per le prestazioni a soggetti privati, la fattura deve essere rilasciata contestualmente alla prestazione, indipendentemente dalla modalità di pagamento.

Entro il secondo giorno lavorativo di ogni mese, il medico deve trasmettere al processo Attività Strumentali della struttura:

  • le copie delle fatture emesse nel mese precedente;
  • il prospetto riepilogativo mensile generato dalla procedura di rilevazione dell’attività intramuraria.

Entro il giorno 5 di ogni mese, il medico deve inoltre versare all’Istituto le somme riscosse direttamente nel mese precedente.

Le strutture, dopo la registrazione delle fatture, trasmettono i dati alle competenti Direzioni Regionali per la liquidazione mensile IVA; la Sovrintendenza Medica trasmette alla Direzione Centrale Ragioneria un prospetto riepilogativo delle fatture emesse entro il giorno 6 del mese successivo.

Aspetti fiscali e previdenziali

La circolare specifica che i redditi derivanti dall’attività intramuraria sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del T.U.I.R. Ne consegue che l’Istituto assoggetta a tassazione IRE quanto percepito dal medico, previa trattenuta del 15% di spettanza dell’Ente.

I compensi devono essere distintamente evidenziati nella cedola mensile e nel CUD di fine anno. Il medico non può fruire delle detrazioni IRE sulla quota percepita per tale attività.

Per l’attività svolta presso studi privati autorizzati, la circolare richiama la deduzione forfettaria del 25% sulla parte residua dopo la quota spettante all’Istituto; pertanto, viene tassato il 75% di quanto realmente percepito.

Tanto i redditi intramurari quanto l’indennità di esclusività concorrono alla base imponibile IRAP, nella misura dell’8,5%, interamente a carico dell’Istituto. I redditi restano inoltre soggetti alla contribuzione ENPAM, che è a totale carico del medico.

Aspetti contabili

L’Unità in cui opera il medico deve gestire contabilmente l’incasso delle prestazioni intramurarie con una ripartizione tra quota compenso e quota spettante all’Istituto. In particolare, al momento dell’accredito del versamento, l’85% del compenso va imputato al capitolo relativo alle prestazioni sanitarie a terzi per attività intramuraria, mentre il 15% confluisce al capitolo della quota spettante all’Istituto.

In sede di contabilizzazione della cedola meccanografica, la quota dell’85% deve essere contabilizzata al capitolo di uscita corrispondente, così da chiudere la partita di giro aperta in entrata.

Attività escluse dal regolamento sull’intramuraria

La circolare elenca varie attività che non rientrano nella libera professione intramuraria, pur potendo dare luogo a compensi o indennità:

  • collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
  • relazioni a convegni e seminari e pubblicazione dei relativi interventi;
  • partecipazione a comitati scientifici;
  • partecipazione a organismi istituzionali della propria categoria professionale;
  • attività professionale sanitaria gratuita o con rimborso spese a favore di organizzazioni non lucrative, associazioni di volontariato o altri enti senza fine di lucro, previa comunicazione all’Ente.

Per tali attività resta ferma la deroga al regime autorizzatorio prevista dall’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, ma permane l’obbligo di comunicare i compensi percepiti nei termini della circolare n. 74/1999.

Sono inoltre escluse le attività didattiche, di consulenza e consulto che abbiano carattere occasionale o temporaneo e non comportino incompatibilità con l’attività dell’Istituto; se però gli incarichi sono formalmente conferiti, è necessaria la preventiva autorizzazione e si applicano anche gli adempimenti dell’Anagrafe delle prestazioni.

Libera professione extramuraria

Per i medici che optano per il rapporto non esclusivo è ammessa l’attività libero-professionale extramuraria, comprensiva di visite mediche e chirurgiche anche con finalità terapeutiche, nonché consulenze e consulti.

Anche in questo caso, gli incarichi formalmente conferiti richiedono preventiva autorizzazione ai sensi della normativa sulle incompatibilità del pubblico impiego. La circolare chiarisce che l’autorizzazione deve essere rilasciata con sollecitudine, salvo la presenza di elementi ostativi quali:

  • contrasto con gli interessi o i fini dell’Istituto;
  • incompatibilità con gli orari di lavoro;
  • configurazione di un distinto rapporto di impiego.

L’istruttoria tempestiva è necessaria per evitare il silenzio assenso o il silenzio rigetto decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, oltre che per prevenire contestazioni da parte dei medici.

Il medico con rapporto non esclusivo può revocare l’opzione entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Trattamento economico del rapporto non esclusivo

La scelta del rapporto non esclusivo comporta un trattamento economico accessorio ridotto rispetto a quello previsto per il rapporto esclusivo. In particolare:

  • la componente fissa della retribuzione di posizione è ridotta del 15%;
  • la parte variabile della retribuzione di posizione è ridotta del 50%;
  • non è erogata la retribuzione di risultato;
  • non è erogata l’indennità di esclusività.

Resta invece dovuta ai medici non esclusivi la remunerazione relativa agli eventuali progetti speciali.

Controlli e conseguenze delle violazioni

La circolare attribuisce ai dirigenti un ruolo di monitoraggio costante sull’attività intramuraria. Il controllo deve assicurare:

  • il regolare svolgimento dell’attività istituzionale;
  • il rispetto degli orari programmati;
  • l’assenza di sovrapposizioni tra flusso degli assicurati e attività libero-professionale;
  • il rispetto degli obiettivi individuali di produttività.

Viene inoltre sottolineato che la violazione degli obblighi di esclusività, l’esercizio non autorizzato o non dichiarato di attività in studi privati o all’esterno, nonché situazioni di conflitto di interessi o concorrenza sleale, possono comportare la risoluzione del rapporto di lavoro del medico coinvolto.

Punti principali

Entrata in vigore e sostituzione della disciplina precedente

Il nuovo testo regolamentare dell’attività libero-professionale, intramuraria ed extramuraria, del personale medico decorre dal 1° gennaio 2005 e sostituisce integralmente il regolamento approvato con delibera n. 462/2001 e le istruzioni della circolare n. 64/2001. La circolare fornisce istruzioni applicative e di chiarimento coerenti con il verbale d’intesa del 25 gennaio 2005 e con il CCNL integrativo dell’8 gennaio 2003.

Regime dell’attività libero-professionale intramuraria

L’attività consentita ai medici a tempo pieno con rapporto esclusivo è, di norma, quella intramuraria, da svolgersi all’interno delle strutture INAIL o, se autorizzata, all’esterno, sempre fuori dall’orario di lavoro e nel limite massimo complessivo di 19 ore settimanali. Sono previste deroghe per alcune attività di perito o consulente tecnico d’ufficio e per l’attività di medico competente, con possibilità limitata di svolgimento in orario di lavoro e con obbligo di recupero delle ore non prestate.

Rapporto esclusivo, opzione e incompatibilità con il tempo definito

L’accesso alla libera professione intramuraria richiede l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, espressa al momento dell’assunzione. La revoca dell’opzione per passare al rapporto non esclusivo va presentata entro il 30 novembre di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. Il rapporto esclusivo non è compatibile con il tempo definito, per cui i medici ad orario ridotto che vogliono svolgere l’intramuraria devono chiedere la trasformazione a tempo pieno.

Luogo di svolgimento, locali e utilizzo di studi privati

Le strutture devono garantire locali idonei per l’attività intramuraria; i medici devono comunicare giornate e orari programmati per le visite. In caso di indisponibilità di spazi interni è consentito, in via temporanea, l’uso di studi privati e la formula mista o intramuraria allargata, sempre nel limite delle 19 ore settimanali. L’attività in studi privati richiede autorizzazione preventiva, assenza di oneri per l’Istituto, definizione concordata di orari e tariffe, esposizione di targa autorizzativa e riconoscimento del 15% degli importi all’Ente.

Attività consentite in regime di rapporto esclusivo

Sono elencate le attività ammesse: prestazioni medico-legali per privati; prestazioni richieste da compagnie di assicurazione previa autorizzazione; partecipazione a commissioni per invalidità civile; docenza remunerata su designazione dell’Ente; attività di perito o CTU; attività medico-legale e peritale in convenzioni; attività di medico competente interna ed esterna; attività di medico competente per datori privati; attività di fisiatra nei Centri di Riabilitazione e Protesi; altre attività previste dall’art. 7, ultimo punto. I compensi sono assimilati, ai soli fini fiscali, a redditi di lavoro dipendente e sono liquidati tramite cedola stipendiale, al netto della quota del 15% spettante all’Ente.

Disciplina specifica dell’attività di medico competente

Per la sorveglianza sanitaria interna è richiesto interpello, nomina formale, contratto di consulenza e svolgimento di norma fuori orario; è possibile lavorare in orario di servizio entro 24 ore mensili, con recupero, previa programmazione e intesa con i responsabili. Per l’attività esterna valgono interpello, nomina da parte dell’amministrazione convenzionata e contratto di consulenza, con svolgimento di regola fuori orario e, se necessario, recupero. Le prestazioni sono remunerate secondo il tariffario del verbale d’intesa del 25 febbraio 2003.

Tariffario, quota Istituto e profili IVA

I compensi per prestazioni medico-legali intramurarie sono determinati dai dirigenti in contraddittorio con il medico, nel rispetto delle tariffe minime nazionali del D.P.R. n. 81/1992. La trattenuta del 15% viene ripartita in 10% all’Istituto e 5% a un fondo destinato al finanziamento dell’indennità di esclusività. La circolare richiama anche il trattamento IVA delle prestazioni: per quelle soggette a imposta si emette fattura con aliquota del 20%; per le prestazioni esenti, tra cui fisiatria e medico competente, si emette comunque fattura con indicazione dell’esenzione; oltre euro 77,47 è dovuta marca da bollo a carico del beneficiario.

Prenotazione, pubblicizzazione delle prestazioni e modalità di incasso

Le visite si prenotano direttamente presso il medico interessato. Le strutture devono esporre all’ingresso apposite tabelle con nominativo del medico, giorni, orari e importi delle prestazioni. I pagamenti possono essere effettuati direttamente al medico o tramite il cassiere unico con versamento sul conto dell’Unità; la fattura va rilasciata contestualmente alla prestazione per i soggetti privati. Il medico deve trasmettere entro il secondo giorno lavorativo del mese le copie delle fatture e il prospetto riepilogativo, e versare all’Istituto entro il 5 del mese le somme incassate direttamente.

Aspetti fiscali, previdenziali e IRAP

I compensi dell’attività intramuraria sono redditi assimilati al lavoro dipendente ai fini fiscali, con assoggettamento a tassazione IRE e obbligo di chiusura della partita IVA. Per le attività svolte presso studi privati autorizzati è prevista una deduzione forfettaria del 25% sulla parte residua dopo la quota di spettanza dell’Istituto, con tassazione del 75% del percepito effettivo. Anche l’indennità di esclusività e i compensi intramurari concorrono alla base imponibile IRAP, interamente a carico dell’Istituto nella misura dell’8,5%. I redditi restano soggetti alla contribuzione ENPAM a totale carico del medico.

Aspetti contabili e registrazioni

L’Unità presso cui opera il medico deve registrare i flussi di incasso ripartendo l’85% al capitolo relativo alle prestazioni sanitarie a terzi per attività intramuraria e il 15% al capitolo della quota spettante all’Istituto. In sede di contabilizzazione della cedola meccanografica, l’85% va imputato al capitolo di uscita per chiudere la partita di giro aperta in entrata.

Attività escluse dal regime di libera professione intramuraria

Non rientrano nel regime regolato dalla circolare collaborazioni a riviste, relazioni a convegni e seminari, partecipazione a comitati scientifici, organismi istituzionali della categoria e attività sanitarie gratuite o con rimborso spese a favore di ONLUS, volontariato o altri enti senza fine di lucro, previa comunicazione all’Ente. Restano altresì escluse attività didattiche, consulenze e consulti occasionali o temporanei che non creino incompatibilità; se formalmente conferiti, tali incarichi richiedono preventiva autorizzazione e adempimenti dell’Anagrafe delle prestazioni.

Libera professione extramuraria e trattamento economico del non esclusivo

I medici con rapporto non esclusivo possono svolgere visite mediche e chirurgiche anche terapeutiche, consulenze e consulti, ma gli incarichi formalmente conferiti richiedono preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. Il medico può revocare la scelta del rapporto non esclusivo entro il 30 novembre con effetto dal 1° gennaio successivo. Tale opzione comporta riduzione del 15% della componente fissa della retribuzione di posizione, riduzione del 50% della parte variabile, esclusione della retribuzione di risultato e dell’indennità di esclusività, pur restando dovuti i compensi per eventuali progetti speciali.

Funzioni di controllo e conseguenze delle violazioni

I dirigenti devono monitorare costantemente l’attività intramuraria per garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, il rispetto degli orari programmati e l’assenza di sovrapposizioni tra flussi di assicurati e attività libero-professionale. La violazione degli obblighi connessi all’esclusività, l’esercizio non autorizzato o non dichiarato di attività presso studi privati, nonché situazioni di conflitto di interessi o concorrenza sleale, possono comportare la risoluzione del rapporto di lavoro.

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