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Legge

L.R. Lombardia 31/2007

Disposizioni in materia di referendum ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione

Normativa regionaleL.R. Lombardia 31/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Lombardia, il procedimento del referendum confermativo sulle deliberazioni legislative statutarie di approvazione o modifica dello Statuto. Regola pubblicazione, raccolta firme, verifica, indizione, votazione ed esiti. Si applica alle deliberazioni statutarie sottoposte a referendum ai sensi dell’art. 123 Cost.; se non interviene richiesta valida entro 3 mesi, o se il referendum dà esito favorevole, la legge statutaria è promulgata; in caso di esito negativo decade.

Referendum confermativo sullo Statuto della Regione Lombardia

Referendum confermativo sullo Statuto della Regione Lombardia

La legge disciplina il procedimento referendario previsto dall’articolo 123, terzo comma, della Costituzione per le deliberazioni legislative statutarie con cui la Regione Lombardia approva o modifica il proprio Statuto. Definisce le fasi di pubblicazione, iniziativa, raccolta e verifica delle firme, indizione del referendum, votazione e proclamazione degli esiti.

Ambito di applicazione e oggetto del referendum

Il procedimento riguarda esclusivamente la deliberazione legislativa statutaria approvata dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione. Il referendum è confermativo e può essere richiesto da almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o da un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

Pubblicazione notiziale e decorrenza dei termini

Dopo la seconda deliberazione del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio regionale trasmette l’atto al Presidente della Giunta regionale entro cinque giorni. Il Presidente della Giunta lo pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione senza promulgazione, indicando il titolo, la data della seconda approvazione e l’avviso che entro tre mesi può essere chiesto il referendum.

Nella pubblicazione devono comparire anche il numero minimo di firme necessario per l’iniziativa popolare, pari a un cinquantesimo degli elettori regionali, calcolato sulle liste elettorali più recenti. Il termine di tre mesi decorre dalla pubblicazione notiziale.

Promulgazione in mancanza di richiesta valida

Se entro tre mesi non sono presentate richieste di referendum e non pende un giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo, il Presidente della Giunta regionale promulga la legge statutaria. La stessa disciplina si applica anche se la richiesta referendaria è dichiarata irregolare, purché sia decorso il termine di tre mesi e non vi sia un giudizio costituzionale pendente.

Iniziativa referendaria popolare: deposito, rappresentanti e firme

L’iniziativa popolare deve indicare con precisione l’atto da sottoporre a referendum, la data della seconda approvazione, gli estremi della pubblicazione e il quesito. I promotori devono essere almeno tre e non più di dieci elettori muniti di certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune lombardo.

All’atto del deposito devono essere designati tre rappresentanti dei sottoscrittori, anche tra i promotori, che ricevono le comunicazioni, intervengono nel procedimento e agiscono a tutela del referendum. Le firme vanno raccolte su moduli conformi al fac-simile predisposto dall’Ufficio di Presidenza, con il quesito riportato in intestazione; accanto a ciascuna firma devono essere indicati, a pena di nullità, nome, cognome, luogo e data di nascita e comune di iscrizione nelle liste elettorali. L’autenticazione può essere effettuata dai soggetti previsti dalla legge n. 53/1990 o dai consiglieri regionali che abbiano dato disponibilità scritta.

Deposito, verifica e accertamento della regolarità

La richiesta deve essere depositata presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con i moduli e la documentazione necessaria, in numero almeno pari a un cinquantesimo degli elettori. Il responsabile del procedimento redige verbale del deposito; entro tre giorni lavorativi il deposito viene comunicato ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale.

Entro trenta giorni il responsabile verifica firme, autenticazioni e documentazione. Se emergono irregolarità sanabili, l’Ufficio di Presidenza può assegnare ai rappresentanti un termine non superiore a dieci giorni per integrazioni o rettifiche. L’accertamento finale di regolarità o irregolarità avviene entro cinque giorni dal rapporto o dalla scadenza del termine assegnato, con pubblicazione della decisione.

Iniziativa referendaria dei consiglieri regionali

Quando la richiesta è presentata da almeno un quinto dei consiglieri regionali, le sottoscrizioni sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale o da un dirigente delegato, con attestazione della qualità di consigliere in carica. Non è richiesta ulteriore documentazione. I sottoscrittori designano tre rappresentanti tra loro, che curano il deposito. In questo caso la richiesta segue, per quanto compatibile, le regole dell’iniziativa popolare e il referendum viene indetto secondo la procedura prevista per le richieste regolari.

Indizione del referendum e tempi di svolgimento

Se la richiesta è regolare, il Presidente della Giunta regionale indice il referendum entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’accertamento, fissando la votazione in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo al decreto di indizione. Se nel frattempo vengono pubblicate altre deliberazioni legislative statutarie, l’indizione o la data possono essere rinviate fino a sei mesi per consentire svolgimenti contemporanei di più referendum.

Il decreto è trasmesso a Presidente del Consiglio dei ministri, sindaci, presidenti delle corti d’appello e delle commissioni elettorali circondariali e deve essere pubblicato entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il voto. L’Ufficio di Presidenza assicura l’informazione dei cittadini; i sindaci diffondono la convocazione con manifesti. È inoltre possibile il contemporaneo svolgimento con altre consultazioni elettorali, previa intesa con gli organi competenti.

Sospensione dei termini e mutamento dell’oggetto

Se il Governo promuove la questione di legittimità costituzionale della deliberazione statutaria, la notizia sospende il termine di tre mesi per chiedere il referendum e blocca ogni attività referendaria. Se la Corte costituzionale respinge o dichiara inammissibile la questione, le attività già svolte restano valide; se invece la accoglie, le attività perdono efficacia e il Consiglio regionale decide i provvedimenti conseguenti.

Entro i tre mesi dalla pubblicazione notiziale il Consiglio regionale può anche abrogare o modificare la deliberazione. In caso di abrogazione parziale o modifica non meramente formale, l’atto si considera nuova deliberazione legislativa e il procedimento riparte.

Uffici elettorali e operazioni di scrutinio

Per il referendum sono istituiti uffici provinciali presso i tribunali dei capoluoghi di provincia e un ufficio regionale presso la Corte d’appello di Milano. Gli uffici provinciali verificano i verbali di sezione, riesaminano i voti contestati e redigono verbale delle operazioni; l’ufficio regionale somma i risultati provinciali, decide su proteste e reclami, e proclama l’esito finale.

I promotori o i loro rappresentanti possono prendere visione e ottenere copia dei verbali depositati. Alle operazioni possono assistere rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio regionale e un rappresentante dei promotori.

Schede, voto e regole di svolgimento

Le schede sono fornite dalla Giunta regionale, di tipo unico e dello stesso colore, con il quesito riprodotto integralmente e le opzioni “SI” e “NO”. In caso di referendum contestuali su più deliberazioni statutarie, vengono usate schede di colore diverso. L’elettore vota tracciando un segno sulla risposta scelta o nel relativo rettangolo.

La votazione si svolge a suffragio universale, personale, eguale, libero e segreto, dalle ore 7 alle ore 22 della domenica fissata, salvo abbinamenti con altre consultazioni.

Esito del referendum e conseguenze

La consultazione è valida anche senza partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. Se prevalgono i voti “SI”, il Presidente della Giunta regionale promulga la legge statutaria entro cinque giorni dal ricevimento del verbale finale. Se prevalgono i “NO” o vi è parità tra “SI” e “NO”, la deliberazione non è approvata e decade; il risultato è pubblicato nel Bollettino ufficiale.

Spese e disciplina residuale

Le spese per il referendum sono a carico della Regione. I comuni anticipano le spese di loro competenza e quelle dei componenti dei seggi, con rimborso regionale su rendiconto da presentare entro tre mesi dalla votazione.

Per l’elettorato attivo, le liste elettorali, le sezioni e i luoghi di riunione si applica, in quanto compatibile, la disciplina delle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario. Per quanto non disciplinato dalla legge, si applica la legge regionale Lombardia 28 aprile 1983, n. 34 sul referendum abrogativo.

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