Cassazione Penale, Sentenza n. 39898/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della convalida del provvedimento del Questore (ordinanza del 28/12/2022) che aveva disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive della squadra Juventus e l'obbligo di comparizione presso la polizia giudiziaria per anni 5 all'inizio di ogni incontro. Il ricorrente deduce l'omessa o insufficiente motivazione della convalida rispetto alla memoria difensiva depositata via PEC, nella quale aveva contestato la necessità dell'obbligo di presentazione e, in subordine, aveva chiesto la gradazione degli obblighi per motivi di incompatibilità con l'orario di lavoro. Ulteriori censure riguardano la mancata motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza dell'obbligo di presentazione, la valutazione della pericolosità basata solo su un precedente Daspo del 2013 senza adeguata prognosi attuale, e la mancata valutazione delle esigenze lavorative specifiche prospettate nella memoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbenti gli altri. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al contenuto dell'obbligo di presentazione alla P.G., con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame sul punto. Ha sospeso l'efficacia del provvedimento del Questore del 22/12/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. La Corte ha ritenuto che l'omessa analisi della memoria depositata via PEC abbia inciso sul diritto di difesa e sulla motivazione, in particolare non essendo stata valutata la compatibilità degli obblighi di presentazione con le esigenze lavorative prospettate.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
Prevede il potere del Questore di imporre divieti di accesso agli eventi sportivi e, congiuntamente, l'obbligo di presentazione presso uffici di polizia; il giudice di convalida deve motivare sulle ragioni di necessità e urgenza dell'obbligo e valutare la compatibilità con le esigenze lavorative del destinatario.
Costituzione, art. 13
Stabilisce che la libertà personale puo essere limitata solo per atto motivato e nei casi previsti dalla legge; le misure che incidono sulla libertà personale, come l'obbligo di presentazione, richiedono adeguata motivazione e bilanciamento con altri diritti, ad esempio il diritto al lavoro.
disposizioni di attuazione del c.p.p., art. 173, comma 1, disp. att.
Limita l'ampiezza delle censure nel ricorso in Cassazione; nel caso il ricorso è stato ritenuto ammissibile nei limiti indicati per la motivazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020; Sez. 3, n. 37392 del 11/06/2013
La giurisprudenza chiarisce che l'obbligo del giudice di convalida di considerare le memorie difensive puo ritenersi assolto anche con esclusione implicita se ciò risulta dal complessivo tenore del provvedimento; tuttavia, se l'omessa analisi delle memorie incide sui diritti di difesa e sulla congruità della motivazione, il rimedio è l'annullamento e il rinvio. Inoltre si afferma la necessità di valutare la compatibilità dell'obbligo di presentazione con le esigenze lavorative del destinatario.
Massime di principio
- Il giudice di convalida deve esaminare e motivare le memorie difensive depositate anche via PEC; l'omessa valutazione che incide sul diritto di difesa può determinare annullamento e rinvio.
- Le misure che limitano la libertà personale, come l'obbligo di presentazione alla P.G., richiedono una specifica motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza e sul rapporto di proporzione con altri interessi, in particolare il diritto al lavoro.
- La valutazione della pericolosità non può fondarsi unicamente su provvedimenti o misure datati; è necessaria una valutazione prognostica della pericolosità attuale.
- Se il destinatario prospetta esigenze lavorative concrete e documentabili che rendono difficoltoso l'adempimento dell'obbligo di presentazione, il giudice deve valutare la compatibilità e, se necessario, graduare o modulare gli obblighi.
- In casi analoghi il ricorrente dovrebbe depositare tempestivamente documentazione probatoria delle esigenze lavorative (turni, certificazioni del datore di lavoro) e proporre misure alternative meno gravose, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia dell'obbligo impugnato.
- L'omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi per la difesa espone il provvedimento al rischio di annullamento da parte della Corte di Cassazione e di rinvio per nuovo esame limitato agli aspetti non adeguatamente motivati.
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