Sentenza n. 6789/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 00260/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Basilicata n. 260/2023, relativa a censure sulla legittimità di un vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Basilicata. Nel corso del giudizio d’appello, con memoria depositata il 18 maggio 2026, ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla decisione. Nel processo era stata disposta una verificazione, i cui risultati avevano evidenziato l’infondatezza delle censure concernenti la legittimità del vincolo paesaggistico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della rinuncia all’interesse alla decisione manifestata dall’appellante. Ha compensato tra le parti le spese del giudizio d’appello, ravvisando giusti motivi nella peculiarità della vicenda. Quanto alle spese di verificazione, ha liquidato al verificatore l’importo complessivo di 8.182,00 euro, oltre accessori di legge, calcolato dividendo per undici l’importo complessivo di 90.000,00 euro relativo al lavoro svolto cumulativamente in dodici ricorsi, considerando riuniti i due giudizi indicati in epigrafe e ponendo tale somma a carico dell’impresa privata, anche in considerazione dell’esito della verificazione, che aveva evidenziato l’infondatezza delle censure sul vincolo paesaggistico.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio per improcedibilità, applicata dal giudice alla sopravvenuta carenza di interesse dell’appellante.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate dal giudice.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nel provvedimento.
art. 2 D.M. 30 maggio 2022
Utilizzato quale criterio per valutare la congruità della liquidazione del compenso del verificatore.
Massime di principio
- La dichiarazione esplicita dell’appellante di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche in appello quando l’interesse alla pronuncia viene meno nel corso del giudizio.
- In presenza di una verificazione svolta cumulativamente nell’ambito di più ricorsi, il compenso del verificatore può essere ripartito tra le singole cause secondo un criterio proporzionale coerente con l’attività effettivamente eseguita e con il valore delle controversie.
- Le spese di verificazione possono essere poste a carico della parte privata sulla base dell’esito dell’accertamento tecnico, anche quando le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
Come è indicizzato
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