Deliberazione n. 463 del 04/08/2025
Provvedimento del 4 agosto 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti adottati in via d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure impongono di impedire la diffusione del contenuto sulle piattaforme e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi ai soli fini probatori, con misure idonee a limitarne l’identificabilità. Il provvedimento riguarda quindi la fase emergenziale di tutela contro la diffusione illecita di immagini o video intimi.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn e conservarlo a fini probatori
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. Il procedimento origina da una segnalazione della persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità rispetto a contenuti a carattere sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di diffusione illecita di materiale intimo e a decidere entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare un provvedimento d’urgenza, salvo ratifica successiva da parte del Garante.
Segnalazione e avvio dell’intervento urgente
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo è intervenuto in via urgente.
Contenuto delle determinazioni dirigenziali nn. 248 e 249 del 28 luglio 2025
Con le determinazioni adottate in urgenza è stato disposto che:
- Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC adottassero immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- le stesse società conservassero l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- la conservazione avvenisse mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- le società dessero tempestiva comunicazione all’Autorità delle modalità di conservazione adottate.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, preso atto delle osservazioni formulate e della documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento conferma quindi il blocco preventivo della diffusione del materiale segnalato e la sua eventuale conservazione temporanea a fini probatori, nell’ottica di tutela immediata della riservatezza e della sfera privata della persona interessata.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha presentato una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, rappresentando il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il suo consenso. La segnalazione è stata indirizzata al Garante per un intervento presso Facebook, Instagram e Telegram.
Provvedimenti d’urgenza del 28 luglio 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni d’urgenza, nn. 248 e 249 del 28 luglio 2025. Con esse ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
Alle medesime società è stato prescritto di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per un periodo di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti delle tre società indicate, confermando così le misure interdittive e conservative disposte per prevenire l’ulteriore diffusione del materiale segnalato.
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