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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01486/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda origina da una domanda di risarcimento proposta per i danni subiti in un sinistro occorso su una via pubblica. L’attrice originaria è deceduta nel corso del giudizio e il processo è proseguito ad opera dei due figli, quali eredi. Il tribunale aveva accolto la domanda e liquidato il danno in favore degli eredi. In appello, il Comune aveva proposto gravame; nelle more uno dei due eredi aveva raggiunto una transazione con l’ente. La Corte d’appello ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere solo nei rapporti tra il Comune e l’erede transigente, e ha accolto l’appello nei confronti dell’altro erede, rigettando la sua pretesa e ponendo a suo carico le spese. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 111 e 112 c.p.c. e degli artt. 727, 752, 754, 757 e 1314 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare l’eccezione di indivisibilità del credito ereditario e avrebbe erroneamente regolato le spese; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2051, 1227 e 2043 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse escluso la responsabilità del Comune senza una corretta prova del caso fortuito e senza adeguata considerazione dell’onere probatorio del custode.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretto l’operato della Corte d’appello: i crediti ereditari cadono nella comunione, ciascun coerede è concreditore e può agire per l’intero o per la quota; di conseguenza, uno dei coeredi può validamente transigere con il debitore, e l’altro può solo eventualmente profittarne ex art. 1304 c.c. La transazione con uno solo degli eredi legittima la cessazione della materia del contendere limitatamente a quel rapporto, senza impedire la decisione sulla domanda residua dell’altro coerede. Ha inoltre escluso errori nella regolazione delle spese. Sul secondo motivo ha dichiarato l’inammissibilità della censura perché diretta, in sostanza, a contestare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla negligenza della danneggiata e sulla ricorrenza di una causa interruttiva del nesso causale, attività non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi non dedotto nei termini richiesti. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sul dovere decisorio, ma ritenuto non violato dalla Corte d’appello.

  • art. 112 c.p.c.

    non è stato omesso l’esame dell’eccezione, poiché la sentenza di merito ha affrontato espressamente il punto.

  • art. 727 c.c.

    richiamato per sostenere l’unicità del credito ereditario nella comunione.

  • art. 752 c.c.

    riguarda la ripartizione dei debiti ereditari, non dei crediti.

  • art. 754 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente, ma non decisivo ai fini della disciplina dei crediti ereditari.

  • art. 757 c.c.

    conferma che i crediti fanno parte della comunione ereditaria e che il coerede assegnatario succede nel credito dall’apertura della successione.

  • art. 1314 c.c.

    non è norma che escluda la contitolarità ereditaria del credito; la sua invocazione è stata ritenuta inconferente.

  • art. 1304 c.c.

    si applica anche ai coeredi-concreditori, consentendo la transazione stipulata da uno di essi e la facoltà dell’altro di profittarne.

  • art. 2051 c.c.

    la responsabilità del custode è oggettiva; può essere esclusa dalla prova del caso fortuito o dalla rilevanza causale della condotta del danneggiato/terzo.

  • art. 1227 c.c.

    la condotta colposa del danneggiato può interrompere o ridurre il nesso causale e incidere sulla responsabilità.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato insieme all’art. 2051 c.c. nella censura, senza costituire il fondamento decisivo della decisione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato in tema di memorie, ritenute non necessarie per ribadire le conclusioni della richiesta di distrazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • I crediti compresi nell’asse ereditario cadono nella comunione ereditaria: i coeredi sono contitolari del credito e possono agire singolarmente per l’intero o per la loro quota, senza litisconsorzio necessario tra loro.
  • La transazione conclusa da uno solo dei coeredi-concreditori con il debitore è valida e produce effetti nel rapporto tra i soli stipulanti; l’altro coerede può eventualmente profittarne ai sensi dell’art. 1304 c.c., ma non opporvi una pretesa di invalidità per il solo fatto di non avervi aderito.
  • Anche quando più coeredi abbiano agito in giudizio sul medesimo credito ereditario, ciò non trasforma la loro posizione in litisconsorzio necessario, poiché ciascuno resta titolare dell’intero diritto comune.
  • In tema di responsabilità da cosa in custodia, il custode risponde in via oggettiva, ma la prova della condotta colposa del danneggiato, se causalmente esclusiva o concorrente, può escludere o ridurre la responsabilità, senza che sia necessario dimostrare un caso fortuito in senso stretto.
  • In cassazione non è ammissibile sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove quando la censura, formalmente di violazione di legge, mira in realtà a contestare gli accertamenti svolti dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliResponsabilità del custodeImpugnazioniDivisione ereditaria
RamiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civileSuccessioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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