Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19102/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati per diffamazione (art. 595 cod. pen., commi 2 e 3) e, quanto al Travaglio, per omesso controllo in qualità di direttore (art. 57 cod. pen.), in relazione a un articolo pubblicato sul quotidiano "Il Fatto Quotidiano" e sul relativo sito il 15 maggio 2019. L'articolo collegava il prof. Vincenzo Morabito a rapporti con Bruno Romeo (nipote di un boss di 'ndrangheta) e all'incremento reddituale delle società di cui Morabito è azionista, evocando uno "stigma di mafiosità". In appello e in Cassazione i ricorrenti hanno contestato la condanna sostenendo che la pubblicazione fosse legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria (art. 21 Cost.), basata su dati fattuali veritieri o putativamente veri, redatta con continenza di linguaggio, e meritevole di diffusione per l'interesse pubblico; inoltre hanno censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che, pur essendo l'articolo oggettivamente lesivo della reputazione di Morabito, la diffusione sia stata giustificata dal legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria. Il giudice ha valutato che i fatti pubblicati erano coerenti con gli atti e gli esiti investigativi, la rappresentazione non travalicava i limiti della continenza e sussisteva un interesse pubblico alla conoscenza. È stato sottolineato l'obbligo del cronista, specie in fase di indagine preliminare, di rispettare la presunzione di innocenza e di non sbilanciarsi in ricostruzioni colpevoliste; in questo caso l'articolo si è mantenuto nei limiti ammessi. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna: nei confronti di Davide Milosa perché il fatto non costituisce reato; nei confronti di Marco Travaglio perché il fatto non sussiste (nessuna responsabilità per omesso controllo).

Norme richiamate

  • art. 21 Cost.

    La libertà di manifestazione del pensiero e di stampa può giustificare la pubblicazione di notizie anche se oggettivamente lesive della reputazione, purché la rappresentazione risponda a verità oggettiva (o putativa, frutto di serio e diligente accertamento), sia espressa con continenza e sia sorretta da un interesse pubblico alla conoscenza.

  • art. 595 cod. pen.

    Definisce il reato di diffamazione e le sue forme aggravate; la Corte ha riconosciuto la valenza diffamatoria dell'articolo ma ha ammesso la scriminante del diritto di cronaca quando sono rispettati verità/putatività, continenza e interesse pubblico.

  • art. 57 cod. pen.

    Norma relativa al concorso di persone nel reato; è stata invocata per valutare la responsabilità del direttore per omesso controllo, ma la Corte ha escluso la responsabilità del Travaglio una volta ritenuto che il fatto contestato al giornalista non costituisse reato.

  • art. 1 cod. pen.

    Richiamato tra le norme oggetto di censura dai ricorrenti; in generale l'art.1 concerne il principio di legalità. La decisione non si fonda su una violazione di questo principio ma sul bilanciamento tra diritti costituzionali (libertà di stampa vs tutela della reputazione).

  • art. 51 cod. pen.

    Richiamato nei motivi di ricorso; riguarda giustificazione dell'atto. Nella sentenza il concetto di scriminante è declinato attraverso i requisiti del diritto di cronaca (verità/putatività, continenza, interesse pubblico).

  • art. 59 cod. pen.

    Articolo relativo alle circostanze attenuanti generiche; invocato nella difesa insieme all'art. 131-bis, ma la Cassazione ha risolto la vicenda riconoscendo l'esimente del diritto di cronaca sulle risultanze probatorie e processuali.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Previsione di non punibilità per particolare tenuità del fatto; i ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento da parte dei giudici di merito. La Corte di cassazione, tuttavia, ha deciso il processo sulla base della scriminante del diritto di cronaca e ha annullato le condanne senza rinvio, rendendo non necessario un approfondimento sulla applicazione dell'art. 131-bis.

Massime di principio

  • La cronaca giudiziaria può giustificare la pubblicazione di fatti che oggettivamente ledono la reputazione se la notizia è coerente con gli atti giudiziari (verità oggettiva o putativa ottenuta con serio e diligente lavoro di ricerca), è esposta con continenza di linguaggio e concerne un interesse pubblico rilevante.
  • Quando la notizia deriva da indagini, il giornalista deve attenersi ai contenuti degli atti e adottare una narrazione asettica, evitando sbilanciamenti colpevolisti e rispettando la presunzione di innocenza dell'indagato.
  • La responsabilità del direttore per omesso controllo (o per concorso) non sussiste se l'articolo del giornalista è scriminato dal diritto di cronaca; l'accertamento della sussistenza del reato principale è condizione per qualsiasi responsabilità diretta o per concorso.
  • La rilevanza pubblica della notizia non è esclusa solo perché la vicenda non riguarda direttamente funzioni pubbliche dell'interessato; la posizione professionale e gli interessi economici possono giustificare l'interesse pubblico alla conoscenza.
  • La mera oggettiva offensività della notizia non esclude automaticamente la scriminante: è necessario un bilanciamento motivato tra libertà di stampa e tutela della reputazione, con verifica dei requisiti di verità/putatività, continenza e interesse pubblico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.