Salta al contenuto
Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 16

Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonchè per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Normativa italiana010G0030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina prescrizioni tecniche per donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule umani (inclusi prodotti derivati non regolati da altre direttive). Prevede criteri di selezione ed esami dei donatori, autorizzazione e accreditamento degli istituti dei tessuti, obblighi di rintracciabilità (Single European Code), notifica di reazioni ed eventi avversi gravi, conservazione documentazione (min. 30 anni) e ruoli del CNT e ISS. Aggiornamenti previsti dal D.Lgs. 16/12/2016 (applicato dal 29/04/2017).

Norme tecniche su donazione, lavorazione e tracciabilità di tessuti e cellule umani

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 21 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.