Sentenza del 15/07/2020 n. 20901 - Corte di Cassazione
Dichiarazione IVA fraudolenta - Utilizzo fatture per operazioni inesistenti In tema di IVA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Pubblico Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di Ravenna che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000). Il PM sosteneva che le fatture emesse da sei società erano fittizie, riconducibili a illecita somministrazione/intermediazione di manodopera camuffata da fittizi contratti d'appalto, e che il Tribunale aveva errato nel ritenere non integrato il fumus commissi delicti e nel valutare che non vi fosse un vantaggio indebitamente conseguito. Il Tribunale aveva invece ritenuto che dalla documentazione difensiva emergessero elementi indicanti l'effettività delle prestazioni e l'autonomia organizzativa delle ditte subappaltatrici, escludendo così il fumus necessario per il sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. Ha richiamato e precisato l'interpretazione normativa: ai fini del reato di utilizzazione fraudolenta di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) rileva, con riferimento all'IVA, sia l'inesistenza oggettiva sia quella soggettiva (diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e soggetto indicato in fattura), mentre per le imposte dirette rileva solo l'inesistenza oggettiva. Ha affermato altresì che la fattispecie può astrattamente ricomprendere casi di intermediazione illegale di manodopera. Tuttavia, sul punto specifico del sequestro preventivo, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse motivazione adeguata, valutando la documentazione difensiva e la carenza del fumus probatorio, e quindi ha confermato il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - articolo 1, lettera a)
Definisce "fatture inesistenti", includendo le fatture che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (inesistenza soggettiva). Tale norma è interpretata come comprensiva dei casi in cui il soggetto emittente non ha effettuato la prestazione o non ha avuto rapporto con il contribuente finale.
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - articolo 2
Regola il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti. La Corte afferma che per l'IVA la fattispecie comprende sia l'inesistenza oggettiva che soggettiva; per le imposte dirette rileva solo l'inesistenza oggettiva. Inoltre è precisato che si tratta di reato di condotta, quindi la configurabilità non dipende necessariamente dall'accertamento di un vantaggio economico definitivo.
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - articolo 18
Norma sulla intermediazione illegale di manodopera. La giurisprudenza richiamata ammette il concorso tra questa contravvenzione e il delitto tributario di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 quando le fatture provengano da società che hanno effettuato interposizione illegale di manodopera.
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - articolo 3
Norma menzionata dal Tribunale come possibile fattispecie alterna con clausola di sussidiarietà a favore dell'art. 2; la Corte sottolinea la prevalenza interpretativa dell'art. 2 quando ricorre l'uso di fatture per operazioni inesistenti.
Massime di principio
- Per reati tributari relativi all'IVA, l'uso in dichiarazione di fatture riferite a soggetti diversi da quelli effettivi (inesistenza soggettiva) integra il reato di art. 2 D.Lgs. 74/2000 allo stesso modo dell'inesistenza oggettiva.
- Per le imposte dirette, il reato si configura principalmente con l'inesistenza oggettiva (divergenza tra costi dichiarati e costi effettivamente sostenuti).
- L'utilizzo di fatture emesse da società che svolgono intermediazione illegale di manodopera può integrare sia la contravvenzione per intermediazione illecita sia il delitto tributario; la qualificazione sostanziale va però valutata caso per caso.
- Nelle fasi cautelari (sequestro preventivo/probatorio) il giudice valuta il fumus commissi delicti sulla base degli elementi probatori disponibili: allegazioni difensive e documenti che dimostrino l'effettività delle prestazioni o l'autonomia organizzativa delle società possono escludere il fumus.
- Il delitto previsto dall'art. 2 è considerato principalmente come reato di condotta: la presenza di un vantaggio economico definitivo non è sempre requisito necessario per la configurazione astratta del reato, ma può essere rilevante nella valutazione complessiva del caso.
- Per difendersi o per valutare preventive misure cautelari, è cruciale produrre documentazione che provi la corrispondenza fra quanto fatturato e le reali prestazioni (es. contratti reali, ordini di lavoro, cedolini, presenze, possesso mezzi, autonomia gestionale delle imprese esterne).
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