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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2024, n. 45

Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71.

Normativa italiana24G00063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina il conferimento e la permanenza dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari presso enti o amministrazioni pubbliche, imponendo requisiti, limiti temporali e numerici, valutazione dell’interesse dell’amministrazione, procedure autorizzative e regole transitorie. Le disposizioni sui contingenti numerici restano sospese fino al 31 dicembre 2029, con limiti temporanei specifici per l’organico e gli incarichi non giudiziari.

Disciplina degli incarichi fuori ruolo dei magistrati

Disciplina degli incarichi fuori ruolo dei magistrati

Il decreto legislativo regola il collocamento fuori ruolo e l’aspettativa dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari, definendo presupposti, procedure, limiti di durata e contingenti, nonché il regime transitorio applicabile agli incarichi già conferiti.

Ambito e obbligo di collocamento fuori ruolo

Gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non consentono l’integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario possono essere esercitati soltanto previo collocamento fuori ruolo o, nei casi previsti dalla legge, in aspettativa.

Sono comunque soggetti al collocamento fuori ruolo gli incarichi disciplinati dall’articolo 20, comma 1, della legge n. 71/2022 e quelli di direttore dell’ufficio di gabinetto o capo della segreteria di un Ministro. È ammesso lo svolgimento senza fuori ruolo o aspettativa solo quando una specifica disposizione di legge lo preveda, con esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie.

Aspettativa senza assegni

Il magistrato può essere collocato in aspettativa ai sensi dell’articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165/2001. In tali casi il posto di provenienza è considerato vacante e il successivo ricollocamento avviene secondo le modalità previste per il magistrato fuori ruolo.

Requisiti per il collocamento fuori ruolo

L’autorizzazione richiede congiuntamente:

  • almeno sei anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura;
  • almeno tre anni dal rientro in ruolo dopo un precedente incarico fuori ruolo durato più di cinque anni.

Nel computo dei sei anni possono rilevare anche funzioni esercitate presso magistrature diverse da quella di appartenenza, il servizio presso l’Avvocatura dello Stato o presso organi costituzionali. Sono esclusi i periodi di fuori ruolo o aspettativa, salvo maternità, congedo parentale e gli incarichi specificamente richiamati dal decreto.

Il requisito dei sei anni non è richiesto per alcune funzioni conferite ai sensi della legge n. 186/1982, della legge n. 303/1998, del regio decreto n. 1214/1934 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 385/1977.

Il periodo triennale successivo al rientro decorre dall’assunzione del nuovo incarico e non comprende i periodi di aspettativa, ad eccezione di maternità, congedo parentale e incarichi con esercizio di funzioni giudiziarie all’estero.

Il limite triennale non si applica, tra gli altri, agli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, gli organi di governo autonomo e la Scuola superiore della magistratura, agli incarichi apicali presso Presidenza del Consiglio e Ministero della giustizia, alle funzioni di vertice di autorità indipendenti, a determinati incarichi di diretta collaborazione e agli incarichi presso organismi giudiziari internazionali o sovranazionali.

Interesse dell’amministrazione di appartenenza

Il fuori ruolo è autorizzabile solo quando l’incarico corrisponde a un interesse dell’amministrazione di appartenenza, cioè quando consente l’acquisizione di competenze e conoscenze utili all’esercizio della giurisdizione.

L’organo di governo autonomo valuta in particolare:

  • natura e competenze dell’ente conferente;
  • attinenza dell’incarico alla professione del magistrato;
  • idoneità dell’incarico a sviluppare competenze utili;
  • possibili effetti sull’immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato e sul prestigio della magistratura.

L’interesse è considerato sempre sussistente per gli incarichi riservati dalla legge ai magistrati, presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, per gli incarichi apicali o di diretta collaborazione presso Presidenza del Consiglio e Ministeri e per quelli presso organismi dell’Unione europea o organizzazioni internazionali cui l’Italia partecipa.

L’interesse non sussiste quando l’incarico non richiede un elevato livello di preparazione giuridica, una particolare conoscenza dell’organizzazione giudiziaria o esperienza maturata nell’attività giurisdizionale, giudiziaria, consultiva o di controllo.

Esigenze dell’ufficio di provenienza

Non può essere collocato fuori ruolo il magistrato assegnato a una sede con rilevante scopertura dell’organico, secondo l’indice stabilito dall’organo di governo autonomo. Nel calcolo rilevano anche assenze per aspettativa o congedo straordinario superiori a sessanta giorni ed esoneri totali o parziali dall’attività giudiziaria.

È inoltre escluso il magistrato impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria, quando il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione.

L’organo di governo autonomo può comunque autorizzare il fuori ruolo considerando le esigenze dell’ufficio e l’interesse dell’amministrazione, in ragione del rilievo costituzionale dell’organo conferente o per gli incarichi espressamente considerati dal decreto.

Criteri di priorità

Quando le richieste superano i posti disponibili, l’ordine di priorità è il seguente:

  • incarichi riservati dalla legge esclusivamente ai magistrati;
  • incarichi giudiziari o giurisdizionali presso UE e organizzazioni internazionali;
  • incarichi presso organi costituzionali;
  • incarichi presso organi di rilevanza costituzionale;
  • incarichi apicali e di diretta collaborazione presso organi istituzionali;
  • incarichi non giudiziari o giurisdizionali presso organizzazioni internazionali;
  • altri incarichi.

Procedura e documentazione

Il procedimento è avviato su richiesta dell’amministrazione o istituzione interessata, che deve indicare durata, natura e tipologia dell’incarico. Per i magistrati ordinari, quando la richiesta proviene da un soggetto diverso dal Ministero della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura trasmette a quest’ultimo l’istanza e la documentazione rilevante per eventuali osservazioni.

Il fuori ruolo richiede l’assenso scritto del magistrato, revocabile con la stessa forma fino all’inizio effettivo dell’incarico. L’assenso deve essere corredato da:

  • relazione su caratteristiche, durata, luogo, compensi, indennità e remunerazioni dell’incarico;
  • indicazione di eventuali procedimenti o processi nei quali il soggetto conferente sia o sia stato parte;
  • indicazione di eventuali conflitti di interesse;
  • parere del dirigente dell’ufficio sulla compatibilità con il buon andamento e sugli affari eventualmente pregiudicati dall’allontanamento;
  • parere del Consiglio giudiziario, ove applicabile.

L’organo di governo autonomo verifica e motiva la sussistenza dei presupposti relativi ad ambito applicativo, requisiti temporali, interesse dell’amministrazione, esigenze dell’ufficio e criteri di priorità.

Durata massima degli incarichi

La permanenza complessiva fuori ruolo non può superare sette anni per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari.

Il limite è elevato a dieci anni per gli incarichi presso:

  • Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale, organi di governo autonomo e Scuola superiore della magistratura, nei casi indicati;
  • Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero della giustizia, per specifici incarichi di segretario generale, vicesegretario e capo o vice capo di dipartimento;
  • incarichi di capo o vice capo di diretta collaborazione con le autorità di governo.

I limiti di sette e dieci anni non si applicano agli incarichi caratterizzati dall’esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all’estero, compresi quelli presso corti previste da accordi internazionali, Procuratore capo europeo, Procuratore europeo, magistrato di collegamento e incarichi internazionali di coordinamento o supporto all’attività giudiziaria e giurisdizionale.

Relazione sull’attività svolta

Al termine del fuori ruolo o dell’aspettativa, l’istituzione conferente deve redigere una relazione dettagliata sull’attività svolta. La relazione deve essere predisposta anche su richiesta del magistrato in occasione delle valutazioni di professionalità o della presentazione di domande per incarichi semidirettivi o direttivi.

Contingenti numerici

I contingenti ordinari sono fissati in:

  • 180 magistrati ordinari;
  • 25 magistrati amministrativi;
  • 25 magistrati contabili.

Per i magistrati ordinari, il numero di soggetti collocati fuori ruolo presso enti diversi dal Ministero della giustizia, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Consiglio superiore della magistratura e organi costituzionali non può superare 40 unità.

Gli incarichi riservati dalla legge ai magistrati e quelli con funzioni giudiziarie o giurisdizionali all’estero possono essere autorizzati anche una volta raggiunti i contingenti, imponendo il successivo riassorbimento mediante il rientro di altri magistrati.

Cariche elettive e incarichi di Governo

Il decreto non si applica ai membri del Governo, alle cariche elettive e alle cariche presso gli organi di governo autonomo. Il periodo trascorso fuori ruolo o in aspettativa per tali attività non rileva ai fini dei limiti temporali di permanenza.

Sono inoltre esclusi gli incarichi conferiti in applicazione degli articoli 19 e 20 della legge n. 71/2022. I magistrati appartenenti a tali categorie non sono computati nei contingenti previsti dalla normativa richiamata dal decreto.

Regime transitorio

La nuova disciplina si applica agli incarichi conferiti o autorizzati dopo l’entrata in vigore del decreto. Ai magistrati già fuori ruolo si applica invece la disciplina vigente al momento del conferimento o dell’autorizzazione dell’incarico; tuttavia, i limiti temporali previgenti non operano per gli incarichi con funzioni giudiziarie o giurisdizionali all’estero indicati dal decreto.

Per i magistrati nuovamente collocati fuori ruolo dopo l’entrata in vigore, la durata degli incarichi precedenti è computata nei nuovi limiti, salvo il caso di continuità senza soluzione di continuità con l’incarico precedente.

La durata dei precedenti incarichi non viene comunque computata per incarichi conferiti o da conferire presso:

  • Presidenza della Repubblica;
  • Corte costituzionale;
  • Parlamento;
  • Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • organi di governo autonomo;
  • Ministero della giustizia, limitatamente ai capi e vice capi degli uffici di diretta collaborazione e ai capi e vice capi di dipartimento.

La stessa esclusione si applica, fino al 31 dicembre 2029, agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e di capo e vice capo di dipartimento presso i Ministeri titolari di interventi PNRR o PNC.

Sospensione temporanea dei contingenti

Le disposizioni sui contingenti numerici previste dall’articolo 13 e quelle richiamate dall’articolo 17, comma 2, non si applicano fino al 31 dicembre 2029.

Nel periodo transitorio:

  • il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie è fissato in 200 fino al 31 dicembre 2029;
  • il limite dell’organico dei magistrati indicato dalla tabella pertinente è fissato in 10.039 fino al 30 giugno 2027;
  • lo stesso limite è fissato in 10.064 fino al 31 dicembre 2029.

Coordinamento e abrogazioni

Il decreto abroga il comma 2 dell’articolo 50 del decreto legislativo n. 160/2006 e sopprime un periodo dell’articolo 21 della legge n. 186/1982. Sostituisce inoltre la tabella B allegata alla legge n. 71/1991.

Sono infine limitate, per le categorie di magistrati interessate e secondo il regime transitorio previsto, le disposizioni della legge n. 190/2012 relative ai limiti temporali degli incarichi, con esclusione dal computo degli incarichi presso organi costituzionali, Presidenza del Consiglio, organi di governo autonomo e, fino al 31 dicembre 2029, di determinati incarichi apicali presso Ministeri coinvolti nell’attuazione del PNRR o del PNC.

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