Cassazione Penale, Sentenza n. 40362/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi di doglianza: (1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e del provvedimento di fissazione dell'udienza del 28/02/2024, contestata perché eseguita via PEC al difensore anziché presso il domicilio eletto dell'imputato in Desenzano del Garda, via Annibale di Francia n.21 interno 14; il ricorrente allegava che i militari avevano effettuato vane ricerche ma avrebbero potuto reperire l'imputato avendo noti il numero interno e il cellulare, e produsse fotografie della pulsantiera del citofono; (2) violazione dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n.161/2010 relativo alla procedura di consultazione con lo Stato di emissione (Romania) in caso di riconoscimento parziale della sentenza: si lamentava che non fosse stato concordato con la Romania il contenuto e le condizioni dell'esecuzione parziale (incertezze sul quantum di pena da espiare in Italia, sulla tipologia di pena e sulla perdita della potestà esecutiva da parte della Romania).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura meramente assertiva e priva di prova che i militari avessero potuto completare la notifica al domicilio eletto; ha inoltre ritenuto provato il verbale di vane ricerche redatto dai Carabinieri (atto che fa fede fino a querela di falso) e ha escluso rilevanza alle fotografie prive di data certa. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: la Corte d'Appello aveva dettagliatamente descritto l'iter di consultazione previsto dall'art.10, comma 3, d.lgs.161/2010; l'errore materiale nella formulazione dell'ordinanza è stato qualificato come mero lapsus che non inficia l'accordo raggiunto con l'autorità rumena; il quantum della pena risultava già determinato dalle sentenze rumene impugnate; la questione della perdita della potestà esecutiva da parte della Romania esula dalle previsioni del d.lgs. n.161/2010. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art.616 c.p.p. e al versamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende, determinato equitativamente.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla notificazione in sede di giudizio di rinvio; la decisione sottolinea che eccezioni relative alla notifica richiedono elementi probatori concreti e che il verbale di vane ricerche ha valore probatorio fino a querela di falso.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 161/2010
"Se la corte di appello ritiene di dover procedere al riconoscimento parziale, ne informa immediatamente, anche tramite il Ministro della Giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e concorda con questa le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale, purché tali condizioni non comportino un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo, il certificato si intende ritirato"
Richiama l'obbligo di consultazione e accordo fra Stato di esecuzione e Stato di emissione in caso di riconoscimento parziale; la Corte ha ritenuto adempiuta tale procedura, considerando irrilevante un mero errore materiale nella formulazione dell'ordinanza quando risulta comunque raggiunto l'accordo sostanziale; inoltre la determinazione del quantum è rimessa alle sentenze dello Stato emittente.
decisione quadro 2008/675/GAI (art. 10, par. 2) - citata
Fonti europee che hanno ispirato il d.lgs. 161/2010; la Corte richiama il coordinamento tra Stati membri previsto dalla decisione quadro per riconoscimento ed esecuzione delle decisioni penali.
Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali del ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione dell'ammenda alla cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di €3.000 ritenendo che il ricorso non fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le censure sulla nullità della notificazione devono essere documentate con prove concrete: mere affermazioni o allegazioni non sono sufficienti per fondare l'annullamento.
- Il verbale di vane ricerche redatto dall'organo notificante fa fede fino a querela di falso e può prevalere su prove fotografiche non datate o comunque non certe.
- In caso di riconoscimento parziale di una sentenza estera, occorre avviare la procedura di consultazione prevista dall'art.10, comma 3, d.lgs.161/2010; tuttavia errori materiali nella formulazione degli atti non necessariamente annullano l'accordo se risulta che le parti si sono comunque intese sul contenuto sostanziale.
- Il quantum e la tipologia della pena da eseguire sono in generale determinati dalla sentenza dello Stato di emissione; l'accordo tra Stati riguarda l'esecuzione parziale ma non estende la competenza dell'autorità di esecuzione a modificare la sostanza della pena stabilita dallo Stato emittente.
- Questioni relative alla 'perdita della potestà esecutiva' da parte dello Stato di emissione esulano dal perimetro dell'accordo previsto dal d.lgs.161/2010 e richiedono eventualmente altri strumenti giuridici o diplomatici.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. ammende); è quindi importante valutare con attenzione la rilevanza probatoria e la fondatezza giuridica prima di impugnare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →