Cassazione Penale, Sentenza n. 24382/2024 del 20/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/02/2024 del Tribunale di Trieste che aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sull'istanza, proposta ai sensi dell'art. 668 c.p.p., volta alla cancellazione dal certificato penale della sentenza di condanna del Tribunale di Lucca (26/01/2004, irrevocabile 14/06/2005) ritenendo che la decisione spettasse al Tribunale di Roma in applicazione dell'art. 40 d.P.R. n. 313/2002 (per nascita in territorio estero). Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione di legge (in particolare art. 623 c.p.p.) e sosteneva che la Corte di cassazione nella sentenza del 2/05/2023 aveva già fissato la competenza al giudice dell'esecuzione (Tribunale di Trieste) e quindi tale competenza non poteva essere disattesa; inoltre era necessario valutare il merito sulla riconducibilità della condanna alla persona del ricorrente (riferimento Cass. n. 6980/2017).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste, in diversa persona fisica. La motivazione è che la sentenza di annullamento della Corte del 2/05/2023 aveva già fissato la competenza al giudice dell'esecuzione (Tribunale di Trieste) e, salvo emergere di fatti nuovi non riscontrati, nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento (applicazione combinata degli artt. 25 e 627 c.p.p. e principi di giurisprudenza). Pertanto il Tribunale di Trieste non poteva dichiararsi incompetente e doveva decidere sull'istanza di cancellazione nei limiti dell'oggetto del rinvio.
Norme richiamate
art. 668 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale fondamento dell'istanza di cancellazione dal certificato penale quando la sentenza risulti riferita a persona diversa; la Corte ha ritenuto che l'istanza debba essere decisa dal giudice dell'esecuzione nel rinvio disposto.
art. 40 d.P.R. n. 313/2002
Norma richiamata dal Tribunale di Trieste per sostenere la competenza del Tribunale di Roma in caso di nascita in territorio estero; la Corte tuttavia ha ritenuto che tale indicazione non potesse derogare alla competenza già fissata dalla sentenza di annullamento della stessa Corte di cassazione.
art. 623 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la decisione; la Corte ha valutato la questione in relazione al principio che la sentenza di annullamento fissa la competenza per il giudizio di rinvio.
art. 130 cod. proc. pen.
Menziionato nel contesto della valutazione dei rimedi non applicabili quando il giudicato è formato nei confronti di persona diversa dal vero colpevole; la Corte ricordava che, nonostante l'errore d'identità, occorreva comunque decidere sull'istanza di espunzione ai sensi degli artt. 668 e 130 c.p.p.
art. 25 e art. 627, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamati per il principio per cui, nel giudizio di rinvio dopo annullamento, non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento salvo emergere di fatti nuovi che ne comportino la diversa definizione giuridica.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla un provvedimento e rinvia per nuovo giudizio, la competenza attribuita con la sentenza di annullamento prevale e non può essere rimessa in discussione nel giudizio di rinvio, salvo fatti nuovi che modifichino la definizione giuridica della controversia.
- Il giudice dell'esecuzione che riceve un rinvio dalla Corte di cassazione non può dichiararsi incompetente se la stessa Corte aveva fissato la sua competenza, a meno che non emergano fatti nuovi e decisivi non considerati in sede precedente.
- Se l'istanza mira alla cancellazione di una condanna dal certificato penale perché la sentenza sarebbe riferibile a persona diversa, la domanda va esaminata nel merito dal giudice competente del rinvio (art. 668 c.p.p.), e non può essere elusa attraverso interpretazioni di competenza relative a criteri territoriali se contrastano con la decisione di annullamento.
- I rimedi processuali invocati (es. artt. 669, 130 c.p.p.) sono applicabili con riferimento alla specificità del caso: quando emerga errore d'identità tra condannato e istante, il giudice deve comunque valutare l'istanza di espunzione/cancellazione nei termini previsti dalla legge.
- Nelle situazioni analoghe è opportuno, per il richiedente, far emergere tempestivamente eventuali fatti nuovi che possano effettivamente spostare la competenza, altrimenti la decisione seguirà la competenza già fissata dalla sentenza di annullamento.
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