Risposta n. 196 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente propone di trattare la somma sequestrata come perdita deducibile nel 2021, avendola iscritta in bilancio come perdita su crediti dopo l'imputazione a Credito verso Fondo Unico Giustizia, sostenendo che il sequestro comporta uno spossessamento certo e una determinazione oggettiva dell'ammontare
All'articolo 101, comma 5 del TUIR. Somme sottoposte a sequestro preventivo
Il quesito
Se la società ALFA S.r.l. possa dedurre ai fini IRES nell'esercizio 2021 la somma sottoposta a sequestro preventivo sui conti bancari, trattandosi di perdita certa e obiettivamente determinabile ai sensi dell'art.109 TUIR e del comma 4 dell'art.14 legge 537/1993, o se la deducibilità debba spettare solo alla pronuncia definitiva di confisca
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che le somme sottoposte a sequestro preventivo non siano deducibili nel 2021 ai fini IRES: il sequestro non determina automaticamente l'estinzione del diritto e quindi mancano gli elementi certi e precisi previsti dall'art.101, comma 5 TUIR e dalle regole contabili OIC per cancellare il credito. Solo la confisca definitiva o altra estinzione giuridica del diritto renderebbe la perdita deducibile
Testo integrale
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