Risposta n. 201 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che le sopravvenienze da riduzione dei debiti in un concordato liquidatorio siano integralmente esenti ai sensi dell'art.88, comma 4-ter del TUIR anche se realizzate tramite transazioni o per prescrizione in fase di esecuzione; il residuo attivo residuo al termine della procedura sarebbe invece imponibile.
Articolo 88, comma 4-ter TUIR. Sopravvenienze attive in sede di concordato preventivo (concordato liquidatorio con cessione dei beni)
Il quesito
Qual è il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive derivanti da riduzione dei debiti ottenuta tramite accordi transattivi o per prescrizione intervenuti in fase di esecuzione del concordato omologato nel 2006, e la tassazione dell'eventuale residuo attivo al termine della procedura?
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia osserva che la norma citata opera dal periodo d'imposta 2016; nel caso di concordato omologato nel 2006 si applicano le disposizioni vigenti all'epoca, ma se le sopravvenienze sono contabilizzate nel 2019 il beneficio previsto dall'art.88, comma 4-ter può essere riconosciuto solo se gli effetti dell'originario concordato risultavano sospesi per giudizi pendenti e si manifesta l'evento estintivo in un periodo successivo. Le riduzioni dei debiti conseguite in fase di esecuzione e estranee all'originario concordato omologato concorrono integralmente alla formazione della base imponibile IRES. Il residuo attivo al termine del riparto è rilevante fiscalmente.
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