Cassazione Penale, Sentenza n. 37741/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello non aveva adeguatamente motivato il rifiuto e non aveva dato risposta agli argomenti e alle prove prodotte (in particolare alla intercettazione del 5 dicembre 2010) che, a suo avviso, dimostrerebbero che la rapina commessa a Lugo di Romagna rientrava nel medesimo disegno criminoso dell'associazione a delinquere di cui era parte. Ha denunciato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. La Corte di cassazione ha censurato la motivazione della Corte territoriale come generica e elusiva, evidenziando l'omesso esame della intercettazione del 5 dicembre 2010 che poteva dimostrare il coinvolgimento del promotore dell'associazione (Blerim Qoku) nella pianificazione della rapina e, quindi, la sussistenza del vincolo della continuazione. Ha inoltre osservato che la presenza di soggetti estranei non esclude la partecipazione dell'organizzatore e la riconducibilità del fatto al medesimo disegno criminoso.
Norme richiamate
Richiamata come norma che regola l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede di esecuzione; la questione concreta riguardava la possibilità di ricomprendere la rapina nella continuazione con i reati riconducibili all'associazione a delinquere
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamata come motivo di ricorso per vizio della motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità); la Corte ha ritenuto fondata la censura per motivazione insufficiente e per omesso esame di prova decisiva
Massime di principio
- Il giudice deve motivare in modo analitico e specifico le ragioni per le quali ritiene non sussistente un vincolo di continuazione; motivazioni generiche possono determinare l'annullamento
- Intercettazioni e altri elementi probatori che colleghino l'autore di un reato 'esterno' a esponenti dell'associazione sono rilevanti per valutare la ricomprensione del fatto nel medesimo disegno criminoso
- La presenza di partecipanti estranei al sodalizio non esclude automaticamente la riconducibilità del reato al programma associativo se risulta il coinvolgimento, anche nella fase preparatoria, di un organizzatore o promotore dell'associazione
- Per ravvisare il reato continuato occorre valutare tipologia dei reati, concomitanza temporale e partecipazione degli stessi soggetti o di soggetti riconducibili a un unico disegno criminoso; il giudice deve spiegare come valuta ciascuno di questi elementi
- Se la Corte di cassazione ha già indicato carenze motivazionali in un precedente annullamento, il giudice di rinvio è tenuto a fornire una risposta puntuale ai rilievi indicati; l'omissione di tale risposta espone il provvedimento a nuovo annullamento
- In sede di esecuzione l'istanza per applicazione del reato continuato va affrontata con una disamina probatoria completa: omessi accertamenti o non motivati rifiuti probatori possono ribaltare la decisione in sede di impugnazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →