Deliberazione n. 589 del 06/08/2026
Provvedimento del 6 agosto 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 22 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited, a seguito della segnalazione di una persona interessata relativa al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito. Le piattaforme sono state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per dodici mesi a fini probatori, adottando misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica delle misure urgenti ordinate alle piattaforme digitali per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento del 6 agosto 2026 riguarda la ratifica di misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento trae origine da una segnalazione individuale presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha comunicato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, disposizione introdotta dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. Tale norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.
La segnalazione indicava come piattaforme interessate Facebook, Instagram, Telegram e TikTok. L’art. 144-bis del Codice prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate il 22 luglio 2026
Dopo avere verificato la compatibilità dei fatti segnalati con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 403, 404 e 405 del 22 luglio 2026.
Le misure sono state rivolte a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited e sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 22 luglio 2026.
In particolare, alle società è stato ingiunto di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione;
- utilizzare il materiale trasmesso in formato hash per consentire l’individuazione e il blocco della possibile diffusione sulle piattaforme interessate.
Conservazione del materiale a fini probatori
Le medesime società sono state inoltre prescritte di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme.
La conservazione è stata limitata a dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento ed è stata disposta esclusivamente a fini probatori. Le piattaforme devono utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e devono comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica dei provvedimenti d’urgenza
L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, salva la successiva ratifica del Garante.
Considerate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti nn. 403/2026, 404/2026 e 405/2026 adottati d’urgenza il 22 luglio 2026.
Natura dell’intervento
Il provvedimento non irroga una sanzione amministrativa pecuniaria. Esso conferma misure preventive e probatorie dirette a impedire la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti attraverso piattaforme digitali, nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, indicando le piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok.
Misure urgenti del 22 luglio 2026
Il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Alle società è stato prescritto di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente al Garante.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento del 6 agosto 2026, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 403/2026, 404/2026 e 405/2026 adottati dal dirigente il 22 luglio 2026.
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