LEGGE 12 giugno 1955, n. 512
Modificazioni alle disposizioni riguardanti il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati" della Guardia di finanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstituisce e disciplina il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza; iscrizione d'ufficio dei sottufficiali, appuntati e dei finanzieri con almeno 12 anni di servizio; aumento della trattenuta contributiva (originariamente all'2,5%) e determinazione annuale dell'importo massimo dei prestiti dal Consiglio di amministrazione con decreto del Ministro delle finanze. Alcuni articoli sono abrogati. Aggiornamento del 2025 dispone incrementi delle aliquote: 2,80% dal 1/1/2026 e 3% dal 1/1/2028. La legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.
Disciplina del Fondo previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza
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