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Legge

LEGGE 12 giugno 1955, n. 512

Modificazioni alle disposizioni riguardanti il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati" della Guardia di finanza.

Normativa italiana055U0512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Istituisce e disciplina il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza; iscrizione d'ufficio dei sottufficiali, appuntati e dei finanzieri con almeno 12 anni di servizio; aumento della trattenuta contributiva (originariamente all'2,5%) e determinazione annuale dell'importo massimo dei prestiti dal Consiglio di amministrazione con decreto del Ministro delle finanze. Alcuni articoli sono abrogati. Aggiornamento del 2025 dispone incrementi delle aliquote: 2,80% dal 1/1/2026 e 3% dal 1/1/2028. La legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

Disciplina del Fondo previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza

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