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Legge

LEGGE 31 ottobre 1955, n. 1064

Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.

Normativa italiana055U1064Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge (31/10/1955) che impone l'omissione dell'indicazione di paternità e maternità negli estratti per riassunto, certificati di stato civile, pubblicazioni di matrimonio e in tutti i documenti di identificazione; nelle altre dichiarazioni che non riguardino diritti/doveri di filiazione si richiede analoga omissione. L'art.3 richiede comunque l'indicazione di luogo e data di nascita. Alcuni articoli sono stati abrogati dal D.Lgs. 13 dic. 2010, n.212; entrata in vigore prevista a 30 giorni dalla pubblicazione del D.P.R. 2/5/1957 n.432.

Omissione della paternità e maternità nei documenti

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