Risposta n. 476 del 16/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ritiene di rispettare i requisiti e intende presentare istanza per il contributo calcolato al 20% in base alla classe di ricavi dell'anno 2019, corredando la domanda con le certificazioni antimafia ove necessario.
Art. 25 DL 19/05/2020 n.34 - Accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 per società in liquidazione avviata prima del 31/01/2020
Il quesito
La società chiede se può beneficiare del contributo nonostante la liquidazione fosse già avviata prima del 31/01/2020; dichiara ricavi 2019 pari a zero (esclusa plusvalenza), fatturato aprile 2019 elevato per cessione di un cespite e aprile 2020 pari a zero, ritenendo soddisfatti i requisiti di ricavi e di riduzione del fatturato.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate richiama la circolare 22/E: le imprese la cui liquidazione era stata avviata prima del 31/01/2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza, in linea di principio non possono fruire del contributo. Pertanto l'istante non ha diritto al beneficio; resta fermo il potere di controllo dell'amministrazione sui requisiti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 16 ott 2020Risposta n. 475 del 16/10/2020
- Interpello · 16 ott 2020Risposta n. 477 del 16/10/2020
- Interpello · 16 ott 2020Risposta n. 478 del 16/10/2020
- Interpello · 15 ott 2020Risposta n. 474 del 15/10/2020
- Interpello · 14 ott 2020Risposta n. 470 del 14/10/2020
- Interpello · 14 ott 2020Risposta n. 471 del 14/10/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →