Risposta n. 475 del 16/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeArt. 4, comma 9 del D.L. n.3/2015 e decreto 7 maggio 2019 - determinazione del limite massimo di cui all'art.4, comma 7 (15 milioni di euro)
Il quesito
La società, iscritta nella sezione speciale delle PMI innovative e con aumento di capitale deliberato nel 2019 per quotazione, chiede se: 1) sia qualificabile come "PMI innovativa ammissibile" ai sensi del decreto 7/5/2019 (in particolare rispetto al requisito dell'investimento >50% del fatturato medio quinquennale); 2) l'aumento di capitale del 2019, qualora il requisito venga soddisfatto in futuro, debba concorrere al limite massimo di 15 milioni previsto dall'art.4, comma 7; 3) possa comunque beneficiare delle altre agevolazioni previste dal comma 9 dell'art.4 diverse da quelle dell'art.29 del D.L. n.179/2012.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'interpellante ritiene di non poter certificare le agevolazioni per gli investitori che hanno aderito all'aumento di capitale del 2019 perché l'aumento non supera il 50% del fatturato medio quinquennale; di conseguenza ritiene che tale incremento non sia agevolabile e non debba concorrere al limite dei 15 milioni. Sostiene inoltre che, pur non essendo "PMI innovativa ammissibile", la società possa comunque accedere alle altre agevolazioni previste dall'art.4 comma 9.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il MISE, conclude che la società non è qualificabile come "PMI innovativa ammissibile" ai sensi del decreto 7 maggio 2019; pertanto l'investimento descritto non è agevolabile ai sensi dell'art.29 del D.L. n.179/2012. La società mantiene tuttavia la qualifica di "PMI innovativa" e può, in linea di principio, beneficiare delle ulteriori agevolazioni previste dal comma 9 (es. artt.26,27,30 e 32 del D.L. n.179/2012). L'aumento di capitale deliberato nel 2019 non concorre al calcolo del limite massimo di 15 milioni, poiché riguarda conferimenti non agevolabili. Il parere richiama altresì i criteri europei di ammissibilità (finestra temporale 7/10 anni o deroga illimitata se investimento in nuovo prodotto/mercato >50% del fatturato medio quinquennale).
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