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Legge

L.R. Basilicata 21/2024

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2002, N. 38 (TESTO UNICO IN MATERIA DI INDENNITÀ DI CARICA, DI FUNZIONE, DI RIMBORSO SPESE, DI MISSIONE, DI FINE MANDATO E DI ASSEGNO VITALIZIO SPETTANTI AI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA REGIONE BASILICATA)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 21/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata 12 agosto 2024, n. 21 modifica il testo unico sulle indennità dei consiglieri regionali estendendo l’ambito soggettivo dell’art. 8 anche ai consiglieri nominati Assessori e sospesi di diritto. Gli oneri sono coperti con le risorse del bilancio del Consiglio regionale 2024-2026. Vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del 16 agosto 2024.

Estensione del trattamento economico ai consiglieri regionali nominati assessori e sospesi

Estensione delle indennità ai consiglieri nominati assessori

La legge regionale della Basilicata interviene sul testo unico regionale del 2002 in materia di indennità, rimborsi, missioni, fine mandato e assegno vitalizio dei consiglieri regionali. L’obiettivo è ampliare l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina economica prevista dall’art. 8.

Ambito della modifica

La modifica riguarda il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38. Dopo il riferimento ai “Consiglieri regionali” vengono aggiunte anche le persone:

  • nominate Assessori;
  • sospese di diritto ai sensi del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, recante il sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali.

In sostanza, la disciplina economica richiamata dalla norma estende i propri effetti anche a tale categoria di soggetti, nell’ambito dell’ordinamento regionale lucano.

Aspetti finanziari

Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono quantificati in un massimo di 135.000 euro annui. La copertura è assicurata mediante l’utilizzo delle risorse già stanziate nel bilancio di previsione triennale 2024-2026 del Consiglio regionale della Basilicata, con imputazione alla:

  • Missione 01;
  • Programma 01;
  • Titolo 01.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Poiché la pubblicazione è avvenuta il 16 agosto 2024, il termine per l’entrata in vigore decorre da tale data. La nota di errata corrige chiarisce inoltre che il numero corretto della legge è 21 e non 22.

Testo integrale

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