L.R. Basilicata 22/2024
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2002, N. 38 (TESTO UNICO IN MATERIA DI INDENNITÀ DI CARICA, DI FUNZIONE, DI RIMBORSO SPESE, DI MISSIONE, DI FINE MANDATO E DI ASSEGNO VITALIZIO SPETTANTI AI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA REGIONE BASILICATA) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1998, N. 8 (NUOVA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA ED AI GRUPPI CONSILIARI DELLA REGIONE BASILICATA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 22/2024 abroga alcune disposizioni sui trattamenti dei consiglieri e aggiorna la disciplina dei gruppi consiliari: elimina un limite precedente, fissa fino a 75.000 euro annui per consigliere per il personale dei gruppi e ridefinisce categorie e convenzioni per il personale assegnato. Entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul BUR del 16 agosto 2024.
Modifiche al trattamento economico dei consiglieri regionali e alla disciplina dei gruppi consiliari in Basilicata
Modifiche al trattamento economico dei consiglieri regionali e alla disciplina dei gruppi consiliari in Basilicata
La legge regionale della Basilicata 12 agosto 2024, n. 22 interviene su due testi normativi regionali già vigenti: il testo unico del 2002 sui compensi dei consiglieri regionali e la disciplina del 1998 sulle strutture di assistenza agli organi politici e ai gruppi consiliari. Il provvedimento ridisegna alcuni profili organizzativi ed economici del supporto ai gruppi consiliari, con applicazione limitata al territorio della Regione Basilicata.
Interventi sulla disciplina dei consiglieri regionali
Sul testo unico regionale in materia di indennità e trattamenti dei consiglieri regionali viene disposto l’abrogazione dei commi 3 e 3-bis dell’articolo 8. Il contenuto sostanziale della legge, per quanto emerge dal testo consolidato fornito, è quindi quello di eliminare le previsioni richiamate in materia di trattamento dei consiglieri, senza introdurre nel testo riportato nuove regole sostitutive su tali commi.
Disciplina dei gruppi consiliari e spese per il personale
La modifica più rilevante riguarda la legge regionale n. 8 del 1998. Viene abrogato il comma 4 dell’articolo 6 e viene riscritto il comma 1 dell’articolo 11, stabilendo che, a decorrere dall’entrata in vigore della legge, ai gruppi consiliari è assegnata annualmente, per le spese del personale, una somma massima di 75.000 euro per ogni consigliere componente del gruppo.
La norma, quindi, introduce un tetto annuo parametrato al numero dei consiglieri aderenti al gruppo e applicabile dal momento di efficacia della legge stessa. Il dato temporale è espresso in modo chiaro: il nuovo limite opera dal giorno di entrata in vigore della legge regionale n. 22/2024.
Personale e requisiti contrattuali
Il comma 2 dell’articolo 11 della legge n. 8/1998 viene sostituito per ampliare il riferimento alle categorie di inquadramento del personale. Non è più richiamato il previgente limite “dalla categoria A alla categoria D, posizione economica D6”, ma il rinvio diventa generale a tutte le categorie previste dal CCNL di riferimento di ciascun ente per il personale di comparto.
In questo modo la disciplina regionale si allinea in modo più flessibile ai contratti collettivi applicabili nei diversi enti, senza riprodurre un elenco chiuso di categorie e posizioni economiche.
Convenzioni per il personale assegnato ai consiglieri
Viene anche sostituito il comma 2 dell’articolo 11-bis della legge n. 8/1998. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alla previsione del comma 1, deve stipulare apposite convenzioni. Il trattamento economico del personale deve essere commisurato al livello corrispondente al titolo di studio o alla qualifica professionale posseduta e, comunque, contenuto entro l’Area dei funzionari ad elevata qualificazione del CCNL Funzioni locali.
La norma precisa inoltre che il personale assegnato a ciascun consigliere viene attestato in capo a ciascun gruppo consiliare di appartenenza del consigliere medesimo. Ne deriva una chiara imputazione del personale ai gruppi di riferimento.
Copertura finanziaria
La legge quantifica gli oneri derivanti dalla nuova disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 2 in un massimo complessivo di 454.986 euro annui. La copertura è assicurata mediante l’utilizzo delle risorse già stanziate nel bilancio di previsione triennale 2024-2026 del Consiglio regionale della Basilicata, con imputazione alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Macro aggregato 104.
Entrata in vigore e decorrenza
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. La nota di errata corrige chiarisce che la numerazione corretta è legge regionale 12 agosto 2024, n. 22 e che i termini per l’entrata in vigore decorrono dalla pubblicazione sul BUR Basilicata n. 40, Parte Prima, del 16 agosto 2024.
Attualità della norma
La legge non risulta obsoleta: disciplina aspetti organizzativi ed economici dei gruppi consiliari e dei rapporti di supporto al Consiglio regionale, con effetti ancora attuali a partire dalla sua entrata in vigore.
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