Messaggio numero 4658 del 13-12-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che la NASpI anticipata va restituita solo se il beneficiario si rioccupa con lavoro subordinato nel periodo teorico di spettanza. Se invece il beneficiario svolge una collaborazione coordinata e continuativa, può accedere alla DIS-COLL, ma con limitazione alle mensilità non sovrapposte alla NASpI anticipata. Se la collaborazione cessa dopo la fine del periodo teorico della NASpI, la DIS-COLL spetta per intero.
Compatibilità tra NASpI anticipata e DIS-COLL in caso di rioccupazione parasubordinata
Compatibilità tra NASpI anticipata e DIS-COLL
Il documento esamina il coordinamento tra la liquidazione anticipata della NASpI e la successiva richiesta di DIS-COLL da parte di un soggetto che, dopo aver percepito l’indennità NASpI in unica soluzione, si rioccupi con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. L’obiettivo è evitare sovrapposizioni tra prestazioni di disoccupazione riferite al medesimo periodo.
Disciplina della NASpI anticipata
L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, consente al lavoratore avente diritto alla NASpI di richiederne la liquidazione anticipata in un’unica soluzione. Tale anticipo è riconosciuto come incentivo:
- all’avvio di un’attività autonoma;
- all’avvio di un’impresa individuale;
- alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione lavorativa del socio.
Obbligo di restituzione in caso di nuovo lavoro subordinato
Il successivo comma 4 del medesimo articolo 8 stabilisce che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico di spettanza della NASpI anticipata deve restituire integralmente l’anticipazione ricevuta. L’unica eccezione espressamente richiamata riguarda il caso in cui il rapporto subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore abbia sottoscritto una quota di capitale sociale.
Rioccupazione con rapporto parasubordinato
Il documento precisa che la normativa citata disciplina solo la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato durante il periodo teorico di spettanza della NASpI anticipata. Non è invece espressamente regolata l’ipotesi in cui il beneficiario si rioccupi con rapporto parasubordinato, in particolare con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Caso di cessazione della collaborazione durante il periodo teorico NASpI
Se il soggetto, dopo essersi rioccupato con collaborazione coordinata e continuativa nel periodo teorico di spettanza della NASpI anticipata, cessa tale rapporto prima della fine di detto periodo, può presentare domanda di DIS-COLL. Tuttavia, per evitare una duplice tutela per lo stesso arco temporale, la DIS-COLL può essere riconosciuta solo per le mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza della NASpI già anticipata.
Caso di cessazione della collaborazione dopo il periodo teorico NASpI
Se, invece, la collaborazione coordinata e continuativa cessa dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI anticipata, la DIS-COLL può essere riconosciuta per l’intero periodo di spettanza, poiché non vi è sovrapposizione temporale tra le due prestazioni di disoccupazione.
Principio operativo finale
Il criterio affermato è quindi il seguente: la rioccupazione parasubordinata non comporta la restituzione automatica della NASpI anticipata, ma incide sull’accesso alla DIS-COLL solo sotto il profilo della sovrapposizione temporale. La prestazione DIS-COLL è ammessa nei limiti in cui non copra periodi già assorbiti dalla NASpI anticipata.
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