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Messaggio

Messaggio numero 5969 del 11-07-2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento comunica che il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del Credito ha disposto una nuova sospensione del contributo ordinario dello 0,50% per il periodo gennaio-giugno 2014. Di conseguenza, nei flussi UNIEMENS non deve essere richiesto il contributo di finanziamento al Fondo (codice M101), anche con codice di autorizzazione 3D.

Sospensione del contributo ordinario dello 0,50% al Fondo di solidarietà del Credito per gennaio-giugno 2014

Sospensione del contributo ordinario al Fondo di solidarietà del Credito

Il documento riguarda la disciplina del contributo ordinario di finanziamento dei Fondi di solidarietà istituiti presso l’INPS e, in particolare, il Fondo di solidarietà del Credito. Viene comunicata la proroga della sospensione del contributo ordinario dello 0,50% per il periodo gennaio-giugno 2014, con effetti operativi sulla gestione UNIEMENS.

Quadro normativo e contributo ordinario

I Fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevedono un contributo ordinario di finanziamento, a carico di imprese e lavoratori, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Per il Fondo di solidarietà del Credito, il quadro richiamato è quello del D.I. n. 158/2000, istitutivo del Fondo, come modificato dal D.I. n. 51635 del 26 aprile 2010. In base agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 6, commi 4, 5 e 6, il Comitato amministratore può sospendere il versamento del contributo ordinario dello 0,50% in relazione al raggiungimento di dotazioni finanziarie idonee a garantire, a regime, prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

Precedenti sospensioni e proroghe

Il documento richiama una precedente Deliberazione n. 20 del 17 dicembre 2012, con la quale il Comitato amministratore aveva disposto la proroga della sospensione del contributo ordinario dello 0,50% da gennaio a dicembre 2013.

Viene inoltre richiamato l’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legge n. 150/2013, convertito con modifiche dalla legge n. 15/2014, che ha stabilito, nelle more dell’adeguamento della disciplina dei Fondi alla legge n. 92/2012, la proroga dei decreti interministeriali attuativi fino al 30 giugno 2014 o, se anteriore, alla data di definizione dell’adeguamento di cui all’articolo 3, comma 42, della legge n. 92 del 28 giugno 2012.

Il messaggio INPS n. 5409 del 17 giugno 2014 ha recepito le indicazioni ministeriali contenute nella nota n. 40/15793 del 29 aprile 2014, chiarendo che:

  • i Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà possono deliberare sulle istanze di accesso alle prestazioni presentate entro il 30 giugno 2014, o entro la data di definizione dell’adeguamento se anteriore;
  • la proroga delle prestazioni erogate dal Fondo comporta anche la proroga di tutti gli obblighi contributivi previsti per il finanziamento delle prestazioni stesse.

Deliberazione del 24 giugno 2014

Il documento comunica che il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del Credito, con Deliberazione n. 98 del 24 giugno 2014, ha nuovamente disposto la sospensione del contributo ordinario previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.I. n. 158/2000, per il periodo da gennaio a giugno 2014.

Effetti operativi sulla procedura UNIEMENS

In conseguenza della sospensione deliberata, per il periodo gennaio-giugno 2014 la procedura di gestione dei flussi UNIEMENS continua a non richiedere il contributo di finanziamento al Fondo, identificato con il codice M101, anche in presenza del codice di autorizzazione "3D".

Riferimenti puntuali richiamati

  • Art. 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662
  • Deliberazione Comitato Amministratore n. 20 del 17 dicembre 2012
  • Art. 8, comma 2-bis, decreto legge n. 150/2013, convertito con legge n. 15/2014
  • Art. 3, comma 42, legge 28 giugno 2012, n. 92
  • Messaggio INPS n. 5409 del 17 giugno 2014
  • Nota ministeriale n. 40/15793 del 29/04/2014
  • D.I. n. 158/2000, art. 4, comma 1, lett. d), e art. 6, commi 4, 5 e 6
  • D.I. n. 51635 del 26 aprile 2010
  • Deliberazione n. 98 del 24 giugno 2014

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