Deliberazione n. 73 del 08/02/2024
Provvedimento dell’8 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e SNAP International II Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito tramite Snapchat e Instagram. Le misure urgenti avevano disposto l’adozione di interventi per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e la conservazione per fini probatori dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento del 8 febbraio 2024 si limita alla ratifica delle determinazioni dirigenziali nn. 54 e 55 del 24 gennaio 2024.
Ratifica del Garante nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e SNAP International II Limited per misure urgenti in materia di revenge porn
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e SNAP International II Limited in relazione a una segnalazione di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riconducibile all’ipotesi di c.d. revenge porn. Il provvedimento si colloca nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy e concerne l’intervento urgente su piattaforme digitali indicate dalla persona interessata.
Presupposti della segnalazione
La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Snapchat e Instagram. La segnalazione riguardava registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, rispetto ai quali vi era il timore di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.
Misure urgenti adottate il 24 gennaio 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni urgenti, numerate 54 e 55 del 24 gennaio 2024. Con tali provvedimenti ha:
- ingiunto a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e SNAP International II Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
- richiesto che la conservazione avvenisse mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica da parte del Garante
Il Garante, nella riunione dell’8 febbraio 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 54/2024 e 55/2024. Il testo non contiene ulteriori prescrizioni sostanziali, né irrogazione di sanzioni o valutazioni ulteriori sul trattamento, limitandosi alla convalida formale dell’intervento urgente già adottato.
Punti principali
Segnalazione e ambito applicativo dell'art. 144-bis Codice
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il suo consenso, nelle ipotesi contemplate dall'art. 144-bis del Codice privacy.
Provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e SNAP International II Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi, esclusivamente a fini probatori, con misure tali da evitare l'identificazione diretta degli interessati.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d'urgenza nn. 54/2024 e 55/2024 adottati il 24 gennaio 2024. Il testo non riporta ulteriori valutazioni di merito né sanzioni pecuniarie.
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