Messaggio numero 5208 del 17-02-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS n. 5208 del 17 febbraio 2006 disciplina gli adempimenti contributivi e di denuncia per i lavoratori agevolati ammessi al bonus per il posticipo del pensionamento ex legge n. 243/2004, con particolare attenzione all’uso di posizioni contributive separate, ai codici di autorizzazione e alla compilazione delle denunce DM10/2 ed EMens, anche per la regolarizzazione dei periodi precedenti.
Incentivo al posticipo del pensionamento: modalità operative
Incentivo al posticipo del pensionamento: modalità operative
Il messaggio definisce le istruzioni operative per la gestione contributiva dei lavoratori dipendenti che hanno optato per l’incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dalla legge n. 243/2004. L’intervento chiarisce come trattare i casi in cui il datore di lavoro fruisca anche di altre agevolazioni contributive e come compilare le denunce contributive e i flussi informativi.
Ambito di applicazione e finalità
Le disposizioni si applicano ai lavoratori dipendenti ammessi al bonus per il posticipo del pensionamento e, in particolare, ai casi in cui il datore di lavoro benefici di specifiche misure agevolative contributive. Sono richiamate, a titolo esemplificativo, le assunzioni con contratto di inserimento/reinserimento, le assunzioni da liste di mobilità e le agevolazioni previste dall’articolo 8, comma 9, della legge n. 407/1990.
Il messaggio precisa che l’importo del bonus spetta al netto di eventuali quote fiscalizzate, secondo quanto già chiarito dalle circolari n. 149 e n. 150 dell’11 novembre 2004.
Posizione contributiva separata e codici di autorizzazione
Per i lavoratori agevolati ammessi al bonus ex legge n. 243/2004, la contribuzione minore deve essere assolta su una separata posizione contributiva.
Tale posizione deve essere contrassegnata:
- dal codice di autorizzazione relativo all’agevolazione contributiva spettante, ad esempio 5Q, 5N e simili;
- dal codice di autorizzazione "0Y", che dal gennaio 2006 assume il significato di "posizione contributiva riferita a lavoratori agevolati ammessi al bonus ex lege n. 243/2004".
Se il datore di lavoro opera già con un’altra posizione INPS, la Sede deve inoltre apporre il codice di autorizzazione "0D", con il significato di "posizione aperta per particolari categorie di dipendenti". Le Sedi devono anche curare il collegamento tra le diverse posizioni contributive.
Compilazione del DM10/2
Ai fini della compilazione del DM10/2, i datori di lavoro devono:
- continuare a utilizzare i codici tipo contribuzione previsti per ciascuna fattispecie agevolativa, ad esempio 75, 76, 77, 58, 59;
- calcolare l’importo dei contributi, diversi da quelli pensionistici dovuti in base alle caratteristiche contributive aziendali, al netto dell’agevolazione spettante.
In alcuni casi, l’importo della contribuzione da indicare nel campo apposito può essere pari a zero.
Quando, per effetto dell’agevolazione, la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa, come per gli apprendisti, l’importo della marca settimanale non deve comprendere la quota IVS.
Per il recupero della contribuzione IVS già versata per periodi anteriori all’autorizzazione al bonus, devono essere utilizzati i codici "L801", "L802" e "L803", secondo le modalità già illustrate nella circolare n. 150 dell’11 novembre 2004.
La procedura di controllo delle denunce DM10/2 verrà adeguata per recepire tali istruzioni.
Compilazione della denuncia EMens
Per il flusso EMens, il messaggio indica che devono essere seguite specifiche modalità di compilazione:
- nell’elemento dedicato alla fattispecie agevolativa deve essere inserito il codice relativo all’agevolazione interessata, ad esempio 75, 76, 77, 58, 59;
- nell’elemento previsto all’interno dell’elemento di competenza deve essere indicato il codice "BN", che assume anche il nuovo significato di "lavoratori agevolati ammessi al bonus ex lege n. 243/2004";
- nell’elemento relativo all’importo deve essere indicato l’ammontare del bonus corrisposto al lavoratore nel mese di competenza.
Per i periodi precedenti all’autorizzazione del bonus, poiché i lavoratori risultavano denunciati su un’altra posizione contributiva, i datori di lavoro devono rettificare le denunce EMens già trasmesse con la matricola aziendale originariamente utilizzata.
Regolarizzazione delle situazioni pregresse
Per la sistemazione delle situazioni antecedenti al messaggio, le Sedi devono definire le eventuali note di rettifica emesse dalla procedura DM10.
Per quanto riguarda il flusso EMens, nelle sole ipotesi in cui i lavoratori siano stati indicati con un codice diverso da "80" nell’elemento dedicato alla fattispecie agevolativa, ad esempio 75, 58 o 59, i datori di lavoro devono rettificare le denunce EMens relative ai mesi interessati.
La rettifica deve essere effettuata utilizzando la medesima matricola aziendale già impiegata, indicando il codice "BN" nell’elemento previsto e valorizzando l’elemento relativo all’importo del bonus.
Disposizioni finali
Il messaggio dispone infine che il contenuto sia pubblicato sul sito Internet dell’Istituto.
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