L.R. Calabria 1/2022
Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene su varie leggi regionali calabresi aggiornando procedure di risarcimento danni da fauna selvatica, organizzazione degli uffici e dell’Avvocatura regionale, disciplina della SUA, governance del turismo e dell’ente sanità “Azienda Zero”, oltre a prorogare al 31 maggio 2022 un termine sulla liquidazione di enti e fondazioni. Previste coperture finanziarie e entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Manutenzione normativa su fauna selvatica, organizzazione regionale, SUA e sanità calabrese
Interventi di manutenzione normativa della Regione Calabria
La legge regionale Calabria 1 marzo 2022, n. 1 introduce una serie di modifiche puntuali e coordinate a diverse leggi regionali, incidendo su fauna selvatica, organizzazione amministrativa, appalti, turismo, sanità e liquidazioni di enti. La disciplina ha efficacia nel territorio della Regione Calabria e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione.
Fauna selvatica e risarcimento dei danni
La normativa modifica la legge regionale n. 9/1996 sulla tutela e gestione della fauna selvatica. In materia di danni causati dalla fauna selvatica, la Giunta regionale è chiamata a disciplinare le procedure di risarcimento, nel rispetto anche della normativa statale di riferimento. Sono inoltre soppressi alcuni riferimenti limitativi relativi ai destinatari e alle produzioni agricole nelle disposizioni interessate.
Abrogazione di una disciplina transitoria sulle liquidazioni
È abrogato l’articolo 3 della legge regionale n. 30/2015, che riguardava il differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche pubbliche o private previsti da leggi regionali. La norma elimina quindi quella specifica previsione transitoria, ormai non più operativa.
Personale regionale e gestione dei procedimenti amministrativi
La modifica della legge regionale n. 8/2003 consente che al personale richiamato dalla disposizione possa essere affidata la gestione di procedimenti amministrativi, con la conseguente assunzione della relativa responsabilità. La norma amplia così le attribuzioni funzionali del personale in questione.
Organizzazione della Giunta regionale, Vice Capo di Gabinetto e Avvocatura regionale
La legge regionale n. 7/1996 viene aggiornata su più profili organizzativi:
- il Vice Capo di Gabinetto può essere scelto anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, con contratto di diritto privato a termine e trattamento economico previsto per i dirigenti di settore;
- se il Vice Capo di Gabinetto è scelto tra dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, tale circostanza è espressamente richiamata;
- è aggiornato il riferimento alla “struttura speciale dell’Ufficio di Gabinetto”;
- per il coordinatore dell’Avvocatura regionale sono precisati i requisiti professionali: scelta fiduciaria del Presidente tra avvocati dipendenti regionali con almeno dieci anni di esercizio e iscrizione all’albo speciale per le giurisdizioni superiori, tra avvocati dello Stato, oppure tra avvocati del libero foro con adeguata qualificazione e almeno venti anni di esercizio;
- il coordinatore fornisce anche supporto consulenziale al Presidente nell’esercizio dei poteri commissariali.
Adeguamento della disciplina della Stazione Unica Appaltante
La legge adegua la normativa regionale sulla SUA ai requisiti del decreto legislativo n. 165/2001. L’incarico di direttore generale della Stazione Unica Appaltante, gli incarichi dirigenziali e quelli dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali devono essere conferiti a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 19 del d.lgs. 165/2001. Le disposizioni regionali incompatibili con tale assetto sono considerate abrogate per effetto del comma 6-ter del medesimo articolo.
La disciplina della SUA viene anche riorganizzata:
- il Comitato di sorveglianza è confermato come organo di verifica dell’andamento generale della SUA e di relazione periodica sulla sua attività;
- il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri scelti tra magistrati e soggetti di comprovata esperienza e alta professionalità;
- sono abrogati alcuni commi e soppressi riferimenti testuali non più coerenti con la nuova disciplina.
Promozione del turismo regionale
La legge regionale n. 1/2006 viene modificata per ampliare la finalità di promozione e sviluppo del sistema turistico regionale e del settore. Viene inoltre esplicitato il riferimento alla promozione del territorio regionale e del relativo patrimonio naturalistico, paesaggistico, artistico, storico, culturale e produttivo, con soppressione del richiamo specifico alla cultura in una delle disposizioni modificate.
Azienda Zero e sistema di emergenza-urgenza 118
La legge regionale n. 32/2021 attribuisce ad Azienda Zero un ruolo centrale nella direzione, coordinamento e monitoraggio del Sistema regionale dell’emergenza-urgenza 118 ed elisoccorso. Le funzioni comprendono la gestione dell’emergenza preospedaliera e il coordinamento di quella intraospedaliera, la programmazione e il monitoraggio dei LEA in materia, la definizione di percorsi regionali condivisi, il raccordo tra area ospedaliera, cure primarie e prevenzione, il convenzionamento con organizzazioni di volontariato, il coordinamento trasfusionale e logistico per prelievi e trapianti, la direzione del NUE 112, la garanzia dell’operatività del NEA 116117 e del trasporto sanitario intra e interregionale, il raccordo con la protezione civile per le grandi emergenze e ogni ulteriore funzione assegnata dalla Giunta regionale.
Proroga di termini sulla liquidazione di enti e fondazioni
Nella legge regionale n. 6/2021 il termine del 31 dicembre 2021 è sostituito con il 31 maggio 2022. La proroga riguarda le procedure di conclusione delle liquidazioni di enti pubblici e fondazioni e il rilancio della forestazione.
Regime finanziario e coperture
La legge disciplina anche gli oneri finanziari:
- per le modifiche all’articolo 1, i maggiori oneri sono quantificati in 49.750,64 euro per ciascuna annualità 2022-2024 e sono coperti mediante riduzione di risorse della medesima missione e programma del bilancio regionale;
- per le disposizioni degli articoli da 2 a 6 e dell’articolo 8 non sono previsti maggiori oneri;
- per l’articolo 7 i maggiori oneri sono quantificati in 2.802.000,00 euro complessivi per il triennio 2022-2024, coperti in parte con risorse statali già assegnate e in parte mediante riduzione di altre somme del bilancio regionale;
- per gli esercizi successivi la copertura è rinviata alle future leggi di bilancio;
- la Giunta regionale è autorizzata alle necessarie variazioni di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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