Cassazione Penale, Sentenza n. 31833/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Conseguenza pratica: viene meno la condanna pronunciata in precedente grado e non si procede a nuovo giudizio per improcedibilità dell'azione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Galdi era stato condannato per danneggiamento (lancio di pietre e colpi con sbarra di ferro all'insegna di un esercizio commerciale non attivo) a 6 mesi di reclusione con sospensione condizionale subordinata a 3 mesi di attività non retribuita presso l'associazione Forma mentis. In Cassazione il difensore aveva denunciato il diniego delle circostanze attenuanti (confessione, comportamento collaborativo, giovane età, episodicità) e la illegittimità della subordinazione del beneficio della sospensione a prestazione di attività lavorativa senza il consenso dell'imputato. La Corte di Cassazione ha però rilevato che, a seguito della modifica normativa intervenuta con il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, il delitto di danneggiamento commesso su "cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede" è procedibile a querela; per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore si applicano le disposizioni transitorie dell'art. 9 del medesimo d.lgs., con decorrenza dei termini dalla data di entrata in vigore. Non risultando presentata né individuabile la querela e risultando decorso il termine previsto (art. 124 c.p.), il processo è divenuto improcedibile.
Norme richiamate
La norma riguarda il delitto di danneggiamento; la modifica normativa ha fatto sì che, quando il fatto è commesso su cose esposte alla pubblica fede per necessità, consuetudine o destinazione, la procedibilità sia subordinata alla querela, con conseguente improcedibilità in assenza di essa.
decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, art. 1, comma 1, lettera b)
ha modificato l'art. 635, quinto comma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su "cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede"
La modifica ha trasformato la procedibilità d'ufficio in procedibilità a querela per i danneggiamenti su cose esposte alla pubblica fede; questa nuova disciplina opera anche per fatti anteriori secondo le previsioni transitorie.
decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, art. 9, comma 1
"per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto"
Disposizione transitoria che stabilisce l'applicazione della nuova regola (procedibilità a querela) anche ai fatti anteriori, facendo decorrere i termini per l'eventuale presentazione della querela dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024.
Riferimento al termine per la proposizione della querela; nella vicenda il termine utile per la querela è decorso inutilmente, determinando l'improcedibilità dell'azione.
Massime di principio
- Quando la legge reca una modifica della procedibilità di un reato (da d'ufficio a a querela), verificare sempre l'applicabilità delle disposizioni transitorie: possono rendere necessaria la querela anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore.
- Se per il reato occorre la querela e questa non risulta presentata (o l'avente diritto non è individuato) e il termine per la proposizione è decorso, l'azione penale è improcedibile: la condanna deve essere annullata senza rinvio.
- In casi di danni a "cose esposte alla pubblica fede" accertare rapidamente se l'oggetto rientra nelle categorie di necessità , consuetudine o destinazione; se sì, la querela diventa condizione di procedibilità .
- Anche quando vi siano profili sostanziali (es. attenuanti o vizi nella motivazione della subordinazione della sospensione a prestazioni lavorative), il giudice di legittimità può non entrarvi se sussiste un vizio procedurale di carattere pretermine (improcedibilità per difetto di querela).
- Per la difesa: cercare immediatamente di identificare l'avente diritto alla querela e, ove possibile, promuovere la presentazione della querela nei termini decorrenti dalle norme transitorie; altrimenti sollevare l'eccezione di improcedibilità in sede precoce.
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