Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31833/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Conseguenza pratica: viene meno la condanna pronunciata in precedente grado e non si procede a nuovo giudizio per improcedibilità dell'azione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Galdi era stato condannato per danneggiamento (lancio di pietre e colpi con sbarra di ferro all'insegna di un esercizio commerciale non attivo) a 6 mesi di reclusione con sospensione condizionale subordinata a 3 mesi di attività non retribuita presso l'associazione Forma mentis. In Cassazione il difensore aveva denunciato il diniego delle circostanze attenuanti (confessione, comportamento collaborativo, giovane età, episodicità) e la illegittimità della subordinazione del beneficio della sospensione a prestazione di attività lavorativa senza il consenso dell'imputato. La Corte di Cassazione ha però rilevato che, a seguito della modifica normativa intervenuta con il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, il delitto di danneggiamento commesso su "cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede" è procedibile a querela; per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore si applicano le disposizioni transitorie dell'art. 9 del medesimo d.lgs., con decorrenza dei termini dalla data di entrata in vigore. Non risultando presentata né individuabile la querela e risultando decorso il termine previsto (art. 124 c.p.), il processo è divenuto improcedibile.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    La norma riguarda il delitto di danneggiamento; la modifica normativa ha fatto sì che, quando il fatto è commesso su cose esposte alla pubblica fede per necessità, consuetudine o destinazione, la procedibilità sia subordinata alla querela, con conseguente improcedibilità in assenza di essa.

  • decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, art. 1, comma 1, lettera b)

    ha modificato l'art. 635, quinto comma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su "cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede"

    La modifica ha trasformato la procedibilità d'ufficio in procedibilità a querela per i danneggiamenti su cose esposte alla pubblica fede; questa nuova disciplina opera anche per fatti anteriori secondo le previsioni transitorie.

  • decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, art. 9, comma 1

    "per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto"

    Disposizione transitoria che stabilisce l'applicazione della nuova regola (procedibilità a querela) anche ai fatti anteriori, facendo decorrere i termini per l'eventuale presentazione della querela dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024.

  • art. 124 cod. pen.

    Riferimento al termine per la proposizione della querela; nella vicenda il termine utile per la querela è decorso inutilmente, determinando l'improcedibilità dell'azione.

Massime di principio

  • Quando la legge reca una modifica della procedibilità di un reato (da d'ufficio a a querela), verificare sempre l'applicabilità delle disposizioni transitorie: possono rendere necessaria la querela anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore.
  • Se per il reato occorre la querela e questa non risulta presentata (o l'avente diritto non è individuato) e il termine per la proposizione è decorso, l'azione penale è improcedibile: la condanna deve essere annullata senza rinvio.
  • In casi di danni a "cose esposte alla pubblica fede" accertare rapidamente se l'oggetto rientra nelle categorie di necessità , consuetudine o destinazione; se sì, la querela diventa condizione di procedibilità .
  • Anche quando vi siano profili sostanziali (es. attenuanti o vizi nella motivazione della subordinazione della sospensione a prestazioni lavorative), il giudice di legittimità può non entrarvi se sussiste un vizio procedurale di carattere pretermine (improcedibilità per difetto di querela).
  • Per la difesa: cercare immediatamente di identificare l'avente diritto alla querela e, ove possibile, promuovere la presentazione della querela nei termini decorrenti dalle norme transitorie; altrimenti sollevare l'eccezione di improcedibilità in sede precoce.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.