Risposta n. 438 del 29/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che, pur essendo clienti finali, le vendite possono essere documentate tramite fattura elettronica o memorizzazione dei corrispettivi e che la tracciabilità dei pagamenti (bonifico, carta) dovrebbe consentire la riduzione dei termini; ritiene inoltre che integrazione/autofattura elettronica e trasmissione tramite esterometro siano funzionalmente equivalenti per fornire all'Amministrazione gli stessi dati.
Accertamento - Riduzione dei termini di decadenza in ipotesi di pagamenti tracciabili - Articolo 3 d.lgs. 127/2015
Il quesito
La società istante chiede se la sola tracciabilità dei pagamenti sia sufficiente per beneficiare della riduzione biennale dei termini di accertamento quando alcune operazioni (vendite tramite piattaforma intermedia BETA) sono esonerate dall'obbligo di fatturazione o certificazione; e se l'esterometro sia equipollente, rispetto all'integrazione/autofattura trasmessa telematicamente, ai fini dell'assolvimento degli obblighi IVA e della fruizione del beneficio.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia risponde che la riduzione dei termini si applica solo a chi documenta le operazioni mediante fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi e garantisce la tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro. La sola tracciabilità non è sufficiente e chi è esonerato dalla documentazione non può beneficiare dell'agevolazione salvo non la adotti volontariamente. Quanto all'esterometro, esso è distinto dalla fattura elettronica: in taluni casi la trasmissione dei file (TD17/TD18/TD19) può assolvere obblighi di integrazione/autofatturazione o comunicativi, ma non va confusa come piena sostituzione automatica della fattura elettronica; resta comunque valido il principio che il beneficiario deve documentare le operazioni attive via SdI o tramite memorizzazione e invio dei corrispettivi.
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